Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 dicembre 2003
Adozione del documento di identificazione degli ispettori (Duly authorized officers) ai sensi dell'Internazional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)1974 e dell'International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, cosi' come emandata, da ultimo, in data 12 dicembre 2002 dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO), di seguito indicata come «Convenzione»;
Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 13 ottobre 2003, n. 305, recante: «Attuazione della direttiva n. 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, concernente il regolamento di recepimento della direttiva n. 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo» e, in particolare, l'allegato VII che individua i soggetti legittimati a svolgere le attivita' di ispettore del «Port State Control» (PSC) ai sensi della regola n. 1/19 della Convenzione;
Vista la regola n. 9, comma 1, punto 1.1, del capitolo XI-2 della Convenzione che prescrive che ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del predetto capitolo e' soggetta a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati dal Governo contraente e che tali funzionari possano essere gli stessi che effettuano l'attivita' di ispettore del PSC, nonche' la regola 8, comma 1, che riconosce alle persone debitamente autorizzate le facolta' di accedere a bordo;
Visto il paragrafo 4.18 della parte B del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code), annesso al capitolo XI-2 della Convenzione, che dispone che i Governi contraenti adottino appropriati documenti di identificazione per i propri ispettori preposti ai controlli di bordo delle navi o negli impianti portuali e che stabiliscono le procedure di verifica dell'autenticita' dei documenti stessi;
Considerato che si rende necessario dare concreta attuazione alla sopra richiamata normativa, predisponendo un idoneo documento di identificazione per gli ispettori e una procedura per verificarne l'autenticita';
Considerata altresi' l'opportunita' per l'Italia di avvalersi per i controlli in questione di ispettori debitamente qualificati tra quelli che gia' effettuano anche l'attivita' PSC;
Ritenuto conseguentemente che e' necessario stabilire ed adottare gli appropriati documenti di identificazione degli stessi e le relative procedure per verificarne l'autenticita';
Decreta:
Art. 1.
1. Gli ispettori incaricati di salire a bordo delle navi o di accedere negli impianti portuali per effettuare i controlli previsti dal capitolo XI-2 della Convenzione internazionale Solas 74, come emandata, e del relativo Codice ISPS, sono muniti di apposito documento di identificazione con le caratteristiche indicate nell'art. 2, rilasciato a cura del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Durante l'espletamento delle proprie funzioni, gli ispettori espongono, ben visibile, il documento di identificazione.
 
Art. 2.
1. Il documento d'identificazione e' di colore rosso, con riportato sullo sfondo lo stemma della Repubblica italiana. Sul lato sinistro e' applicata una foto-tessera a colori dell'ispettore in uniforme di servizio invernale o di servizio estivo.
2. Il documento contiene i seguenti dati, in lingua italiana ed inglese:
denominazione dell'autorita' che emette il documento: comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
nome, cognome e grado dell'ispettore;
numero progressivo del documento;
firma del titolare;
firma del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
data del rilascio;
dichiarazione che il titolare del documento di identificazione e' autorizzato ad effettuare ispezioni conformemente al capitolo XI (XI-1 e XI-2) della Convenzione internazionale Solas 74, come emendata, per le verifiche di conformita' alle predette regole.
3. Al fine della verifica dell'autenticita' del documento di identificazione, sulla tessera e' riportata la frase: «Il comandante della nave puo' riscontrare l'autenticita' del presente documento richiedendo all'Autorita' marittima locale di confermare gli estremi identificativi della stessa».
4. Gli elenchi degli ispettori, il numero di ciascuna tessera e la data di rilascio sono tenuti, in via riservata, dalle locali Autorita' marittime.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
 
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