Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario)
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO
COMUNICATO
Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 12 settembre 2002.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 2004, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.
Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a., via Salaria n. 716 - 00138 Roma.
 
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA
E
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il
12 settembre 2002]

Stampato nel 2002 (Questa versione annulla e sostituisce il doc. n.
02.60.02 di gennaio 2002)

Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta

Art. 1.
1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.
3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol puo', in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione.
4. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.
Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
---
R = \ r
/ i
---
n
Il canone individuale (r'basei) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente e' calcolato in conformita' con le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.
Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
r = t x N
i i i

nella quale (r'basei) e' il canone, (t'basei) e' il coefficiente unitario di tariffazione e N'basei) e' il numero di unita' di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.
Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (N'basei) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:
N = d x p
i i

laddove (d'basei) e' il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) e' il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.
1. Il coefficiente di distanza (d'basei) e' ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
e
l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.
2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto piu' distante dall'aerodromo si trova in una regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (d'basei) e' ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
e
il punto piu' distante dall'aerodromo
piu' il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
il punto piu' distante dall'aerodromo
e
l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
3. La distanza da prendere in considerazione verra' determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.
1. Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:
----------------------
/ peso max al decollo
V -------------------
50

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non e' noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.
2. Quando per uno stesso aeromobile esistono piu' pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso e' stabilito in base al piu' elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.
3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu' aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.
1. Il coefficiente unitario di tariffazione e' stabilito in euro.
2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.
1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;
b) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo e' inferiore a due (2) tonnellate metriche;
c) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonche' di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status sul piano di volo;
d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.
2. Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di esentare dal pagamento del canone:
a) i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;
b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne e' fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, ne' posizionamento o trasferimento di aeromobili;
c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;
d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

Art. 9.
Il canone e' pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'euro.

Art. 10.
Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.
 
Allegato 1

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

Stati contraenti
(al 1° novembre 2002)

Repubblica di Albania (non ancora integrata tecnicamente):
regione di informazione di volo Tirana;
regione superiore di informazione di volo Tirana.

Repubblica Federale di Germania:
regione superiore di informazione di volo Berlino;
regione superiore di informazione di volo Hannover;
regione superiore di informazione di volo Reno;
regione di informazione di volo Brema;
regione di informazione di volo Düsseldorf;
regione di informazione di volo Francoforte;
regione di informazione di volo Monaco;
regione di informazione di volo Berlino.

Repubblica d'Austria:
regione di informazione di volo Vienna:

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo Lussemburgo:
regione superiore di informazione di volo Bruxelles;
regione di informazione di volo Bruxelles.

Repubblica di Bulgaria:
regione di informazione di volo Sofia;
regione di informazione di volo Varna.

Repubblica di Cipro:
regione di informazione di volo Nicosia.

Repubblica di Croazia:
regione di informazione di volo Zagabria;
regione superiore di informazione di volo Zagabria.

Regno di Danimarca:
regione di informazione di volo Copenaghen.

Regno di Spagna:
regione superiore di informazione di volo Madrid;
regione di informazione di volo Madrid;
regione superiore di informazione di volo Barcellona;
regione di informazione di volo Barcellona;
regione superiore di informazione di volo Isole Canarie;
regione di informazione di volo Isole Canarie.

Repubblica di Finlandia:
regione superiore di informazione di volo Tampere;
regione di informazione di volo Tampere;
regione superiore di informazione di volo Rovaniemi;
regione di informazione di volo Rovaniemi.

Repubblica francese:
regione superiore di informazione di volo Francia;
regione di informazione di volo Parigi;
regione di informazione di volo Brest;
regione di informazione di volo Bordeaux;
regione di informazione di volo Marsiglia;
regione di informazione di volo Reims.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
regione superiore di informazione di volo Scottish;
regione di informazione di volo Scottish;
regione superiore di informazione di volo Londra;
regione di informazione di volo Londra.

Repubblica ellenica:
regione superiore di informazione di volo Atene;
regione di informazione di volo Atene.

Repubblica d'Ungheria:
regione di informazione di volo Budapest.

Irlanda:
regione superiore di informazione di volo Shannon;
regione di informazione di volo Shannon;
regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51o Nord 15o Ovest, 51o Nord 8o Ovest, 48o 30' Nord 8o Ovest, 49o Nord 15o Ovest, 51o Nord 15o Ovest a FL55 e al di sopra.

Repubblica italiana:
regione superiore di informazione di volo Milano;
regione di informazione di volo Milano;
regione superiore di informazione di volo Roma;
regione di informazione di volo Roma;
regione superiore di informazione di volo Brindisi;
regione di informazione di volo Brindisi.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
regione di informazione di volo Skopje.

Repubblica di Malta:
regione superiore di informazione di volo Malta;
regione di informazione di volo Malta.

Repubblica moldova:
regione d'informazione di volo Chisinau.

Principato di Monaco:
p.m.
(regione di informazione di volo Marsiglia).

Regno di Norvegia:
regione superiore di informazione di volo Oslo;
regione superiore di informazione di volo Stavanger;
regione superiore di informazione di volo Trondheim;
regione superiore di informazione di volo Bodø;
regione di informazione di volo Oslo;
regione di informazione di volo Stavanger;
regione di informazione di volo Trondheim;
regione di informazione di volo Bodø;
regione oceanica di informazione di volo Bodø

Regno dei Paesi Bassi:
regione di informazione di volo Amsterdam.

Repubblica portoghese:
regione superiore di informazione di volo Lisbona;
regione di informazione di volo Lisbona;
regione di informazione di volo Santa Maria.

Romania:
regione di informazione di volo Bucarest.

Repubblica slovacca:
regione di informazione di volo Bratislava.

Repubblica slovena:
regione di informazione di volo Lubiana.

Regno di Svezia:
regione superiore di informazione di volo Svezia;
regione di informazione di volo Svezia.

Confederazione elvetica:
regione superiore di informazione di volo Svizzera;
regione di informazione di volo Svizzera.

Repubblica ceca:
regione di informazione di volo Praga.

Repubblica di Turchia:
regione di informazione di volo Ankara;
regione di informazione di volo Istanbul.
 
Allegato 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Clausola 1:

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.
2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.

Clausola 2:
1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facolta' prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

Clausola 3:
Il pagamento si considerera' ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto e' accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta e' quella alla quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.

Clausola 4:
1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessita' di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non e' accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:
in primo luogo agli interessi e successivamente
alle fatture piu' vecchie non pagate.

Clausola 5:
1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da Eurocontrol. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in sessanta giorni a partire dalla data della fattura, e' indicata nella fattura.
2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li riceve.
3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.
5. Se Eurocontrol e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di Eurocontrol.

Clausola 6:
1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, e' un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.
2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in euro.

Clausola 7:
Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
 
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