Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 19 dicembre 2003 |
Assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa'. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 3, e l'art. 4, comma 2, che prevedono il potere di emanazione di apposite direttive da parte del Ministro delle attivita' produttive nei confronti dell'Acquirente unico; Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, la societa' per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999; Considerata, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la facolta' concessa ai clienti idonei di essere temporaneamente compresi nel mercato dei clienti vincolati; Ritenuta l'opportunita' di dotare la societa' Acquirente unico di propria autonomia conferendogli la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato dei clienti vincolati; Vista la direttiva del 3 maggio 2001 emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti dell'Acquirente unico; Ritenuta la necessita' di definire ulteriori indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico, anche in vista dell'avviamento del sistema di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che, ai fini della non discriminazione del mercato dei clienti vincolati, e' necessario prevedere la partecipazione dell'Acquirente unico alle procedure concorsuali per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica e di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente Unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;
E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Assunzione di titolarita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente unico S.p.a., costituita dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. 2. Dalla data di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 1, l'Enel S.p.a. cessa di espletare le funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e le imprese di distribuzione si approvvigionano unicamente dall'Acquirente unico S.p.a. per la fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato. |
| Art. 2. Previsioni della domanda
1. L'Acquirente unico S.p.a. e' responsabile della previsione della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato ed effettua detta previsione tenendo conto anche dei clienti finali idonei che hanno esercitato la facolta' di rimanere, transitoriamente, nel mercato vincolato. |
| Art. 3. Modalita' di approvvigionamento
1. L'Acquirente unico S.p.a. assicura la copertura della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato, minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento. A tal fine l'Acquirente unico S.p.a.: a) stipula i contratti di compravendita di energia elettrica, al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per una quantita' non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato, purche' detti contratti presentino condizioni di prezzo piu' favorevoli rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al netto delle componenti a copertura degli oneri di dispacciamento; b) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive; c) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto, dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive; d) si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantita'. 2. La quota di cui al comma 1, lettera a), puo' essere modificata dal Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'evoluzione del mercato vincolato. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina, con proprio provvedimento, i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera d). 4. L'Acquirente unico S.p.a., stipula contratti d'acquisto di energia elettrica, anche su base pluriennale, derivanti dalle modalita' di approvvigionamento di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del mercato vincolato in modo da consentire una graduale cessazione degli impegni contrattuali. |
| Art. 4. Equilibrio economico
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura l'equilibrio economico dell'Acquirente unico S.p.a. nell'ambito del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, tramite un apposito conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. |
| Art. 5. Contratti pluriennali di importazione di energia elettrica
1. L'Acquirente unico S.p.a., dalla data di cui all'art. 1, comma 1, acquisisce tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997. Detta energia e' ceduta all'Acquirente unico S.p.a. al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003. Tale prezzo verra' aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente a copertura dei costi variabili di produzione cosi' come definito dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 194/02. 2. In caso di rinegoziazione dei contratti pluriennali di cui al comma 1, una parte pari al 50% dell'eventuale beneficio e' ceduta all'Acquirente unico S.p.a. |
| Art. 6. Norme transitorie e finali
1. Fino al 1° febbraio 1004 l'Acquirente unico S.p.a., nella propria funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, si avvale temporaneamente dell'Enel S.p.a. per l'acquisto di partite di energia elettrica nel sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica e per la conseguente cessione, delle medesime, alle imprese di distribuzione. 2. Qualora il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, preveda, anche transitoriamente, la non partecipazione attiva della domanda, l'Acquirente unico, nel comunicare alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. la previsione della propria domanda, ne evidenzia la quota parte da approvvigionare nel citato sistema delle offerte. 3. Qualora l'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non siano state perfezionate, in tutto o in parte, le modalita' di approvvigionamento di cui all'art. 3, comma 1, l'Acquirente unico S.p.a. si approvvigiona nel citato sistema delle offerte per la copertura della domanda del mercato vincolato. 4. E' abrogata la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 2001 concernente «Indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operativita». Roma, 19 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano |
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