Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 19 dicembre 2003 |
Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare: l'art. 1, comma 3, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determini, con proprio provvedimento, l'assunzione di responsabilita' da parte del Gestore del mercato di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo; l'art. 5, comma 1, che prevede che la gestione economica del mercato elettrico sia affidata ad un Gestore del mercato e che la disciplina del mercato, predisposta dal medesimo Gestore, sia approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e, in particolare, l'art. 6 che prevede che, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico S.p.a. organizzi una sede per la contrattazione dei certificati verdi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 di approvazione della Disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: la disciplina del mercato elettrico); Considerato che, ai sensi dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della Disciplina del mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico S.p.a. ha trasmesso, con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023, al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, una proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 72/02, recante «Parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive su uno schema di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico», trasmessa al Ministro delle attivita' produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905; Considerato che il Ministro delle attivita' produttive, con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico S.p.a. alcune osservazioni in merito alla proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, anche sulla base del sopra richiamato parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Vista la successiva proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. al Ministro delle attivita' produttive, per l'approvazione, con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003, recante «Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi» e, in particolare, l'art. 1, che dispone l'approvazione delle istruzioni della Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, riportate in allegato al medesimo decreto; Visto il documento «Sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica: Indirizzi per il Sistema Italia 2004» inviato all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e al Gestore del mercato elettrico S.p.a. con lettera del Ministro delle attivita' produttive del 31 luglio 2003, prot. n. 2794; Vista la nota del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 1° ottobre 2003, prot. n. 261660, con la quale e' stata rappresentata al Gestore del mercato elettrico S.p.a. la necessita' di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella Disciplina del mercato elettrico, secondo le indicazioni contenute nel documento allegato alla nota medesima recante «Elementi rilevanti per la ridefinizione del sistema delle offerte», nonche' l'opportunita' di redigere un testo integrato che raccolga, in un unico corpo normativo, le regole di funzionamento del mercato elettrico precedentemente gia' incluse nella citata Disciplina e nella proposta di istruzioni alla Disciplina stessa trasmessa dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. in data 18 luglio 2002; Considerato che la Disciplina del mercato elettrico prevede, all'art. 2, comma 2.3, che il Gestore del mercato elettrico S.p.a. trasmetta al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, proposte di modifica della Disciplina del mercato elettrico, adeguatamente motivate, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti interessati su tali proposte; Considerato che il Gestore del mercato elettrico S.p.a. ha effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della Disciplina del mercato elettrico, una consultazione su una proposta di modifica della Disciplina medesima, fissando un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati; Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. in data 21 novembre 2003, prot. n. GME/P2003000707, recante in allegato una proposta di modifica della Disciplina del mercato elettrico che tiene conto delle osservazioni presentate dai soggetti interessati; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 143/03, recante «Rilascio del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive in materia di modifica della Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001», trasmessa con lettera del 12 dicembre 2003, prot. PR/M03/3667 (nel seguito: delibera n. 143/03); Considerato che, con la citata delibera n. 143/03, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, pur esprimendo parere favorevole sulla proposta di modifica della Disciplina del mercato elettrico, ha formulato osservazioni su tale proposta richiedendo l'inserimento di alcune modifiche ed integrazioni; Ritenuto di condividere le osservazioni formulate dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas nella delibera n. 143/03; Ritenuto che i tempi necessari per l'implementazione delle procedure e dei sistemi connessi alla piena operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rendono necessario prevedere un regime transitorio di funzionamento di tale sistema; Vista la nota del 12 dicembre 2003, prot. n. 4305, con la quale il Ministro delle attivita' produttive ha: trasmesso al Gestore del mercato elettrico S.p.a. la delibera n. 143/03, invitando il medesimo Gestore a recepirne integralmente le osservazioni ivi contenute; individuato la tempistica per l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; formulato al Gestore del mercato elettrico S.p.a. ulteriori indicazioni di modifica della Disciplina del mercato elettrico; invitato il Gestore del mercato elettrico S.p.a. a predisporre un nuovo testo di modifica della Disciplina del mercato elettrico; Vista la proposta di testo integrato, inviata dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con lettera in data 18 dicembre 2003, prot. n. GME/P2003000758, costituita dalla Disciplina del mercato elettrico, come modificata in base alle indicazioni formulate con le citate note 1° ottobre 2003 prot. n. 261660 e 12 dicembre 2003, prot. n. 4305, dalla proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con lettera in data 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260, come risultante a seguito delle citate indicazioni di modifica, e dalle istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, approvate con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 14 marzo 2003 (nel seguito: proposta di testo integrato); Ritenuto che la proposta di testo integrato: recepisce le indicazioni contenute nel documento allegato alla nota del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 1° ottobre 2003, prot. n. 261660; raccoglie in un unico testo normativo le disposizioni contenute nella Disciplina del mercato elettrico come modificata, nella proposta di istruzioni alla medesima Disciplina, trasmessa dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. in data 18 luglio 2002, come risultante a seguito della modifica, nonche' nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, allegate al decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003; recepisce le osservazioni formulate dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas con la delibera n. 143/03 e le indicazioni contenute nella nota del Ministro delle attivita' produttive del 12 dicembre 2003, prot. n. 4305;
Decreta:
Art. 1. Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
1. E' approvato il testo integrato della disciplina del mercato elettrico, nel testo allegato al presente decreto. Il testo integrato e' costituito da: a) la Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, come modificata ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della disciplina medesima; b) la proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con lettera in data 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260, come risultante a seguito della modifica di cui alla precedente lettera a); c) le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, approvate con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 14 marzo 2003. |
| Art. 2. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico
1. Dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico. |
| Art. 3. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto Ministro delle attivita' produttive 14 marzo 2003. |
| Art. 4. Informativa sullo svolgimento del mercato elettrico
1. Con cadenza trimestrale nel corso del primo anno di operativita' del mercato elettrico e successivamente con cadenza annuale, il Gestore del mercato elettrico S.p.a. trasmette al Ministro delle attivita' produttive ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas un rapporto sullo svolgimento del mercato elettrico, nonche' su eventuali esigenze di modifica della Disciplina del mercato elettrico al fine di conseguire una migliore operativita' e gestione del mercato stesso. 2. Il Gestore del mercato elettrico S.p.a. segnala tempestivamente al Ministro delle attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ogni situazione anomala che si verifica sul mercato elettrico. |
| Art. 5. Prezzi del mercato
1. Sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, sono costruiti indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico S.p.a., e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. 2. Entro il 31 gennaio 2004, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, e' definito un meccanismo per il controllo dell'esercizio del potere di mercato e sono stabilite le modalita' per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul mercato elettrico. |
| Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano |
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e allegati
1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata "Disciplina") e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del mercato dei certificati verdi, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999.
Articolo 2 Definizioni
2.1 Ai fini della Disciplina:
a) per Acquirente Unico si intende la societa' per azioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99; b) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) per bilanciamento si intende l'attivita' diretta e mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete; d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e' esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato dei certificati verdi, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione; e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all'articolo 5 del decreto dei Ministro dell'industria 11 novembre 1999; f) per cliente finale idoneo si intende il soggetto incluso nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella G.U. n. 71 del 26 marzo 2003; g) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 20/03; h) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato; i) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta; j) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato; k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo; l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantita' - prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente; m) per decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D.lgs. n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999; n) per D.lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; o) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'Autorita' per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite dal GRTN, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto; p) per dispacciamento si intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari; q) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore; r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedi' al venerdi', ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento; s) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico; t) per GRTN si intende il Gestore della rete di trasmissione nazionale, la societa' per azioni che esercita, ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; u) per indisponibilita' di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e' utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua competenza; v) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere; w) per margine a salire si intende la quantita' massima che puo' essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; x) per margine a scendere si intende la quantita' massima che puo' essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congnita' tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; y) per mercati dell'energia si intendono il MGP e il MA; z) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;
aa) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; bb) per mercato di aggiustamento (MA) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGF; cc) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il servizio di dispacciamento; dd) per mercato elettrico si intende l'insieme del MGP, del MA e del MSD; ee) per negoziazione continua si intende la modalita' di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilita' di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione; ff) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato; gg) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta; hh) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantita' di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante; ii) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina; jj) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte e verifiche previste nella Disciplina; kk) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate sul MA anche da operatori diversi, purche' riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantita' si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori; ll) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che viene considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo; mm) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e' ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi; nn) per ordine di merito si intende l'ordine di priorita' di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parita' di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina; oo) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente; pp) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico; qq) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento; rr) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruita' sulla capienza delle garanzie finanziarie; ss) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per e relative quantita', di tutte e transazioni eseguite durante una sessione del mercato dei certificati verdi; tt) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MA; uu) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD; vv) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGF e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP; ww) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento; xx) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento; yy) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MOF, come modificati in esito al MA; zz) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA e al MSD;
aaa) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP; bbb) per programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP e suscettibili di variazione a seguito di contestazioni; ccc) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione; ddd) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento; eee) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima; fff) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantita' oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantita' oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo; ggg) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato dal GRTN a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD; hhh) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o piu' punti di immissione; iii) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o piu' punti di prelievo; jjj) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o piu' punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al prelievo; kkk) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento; lll) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN; mmm) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo; nnn) per seduta di un mercato si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinche' esse possano essere considerate valide; ooo) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attivita' direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonche' alla determinazione del corrispondente esito del mercato; ppp) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facolta' di presentare offerte sul mercato; qqq) per unita' di produzione CIP6 si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonche' gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica e' oggetto del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000; rrr) per unita' di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento; sss) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con il GRTN un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento, tenuto alla comunicazione dei margini a salire e a scendere relativi al punto di offerta e alla presentazione di offerte sul MSD riferite al punto stesso, qualora abilitato; ttt) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina; uuu) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento; vvv) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.
Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie. 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro delle Attivita' Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita'. 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro delle Attivita' Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro, il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita' e concorrenza tra gli operatori. 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione. 4.3 Il GME puo' altresi' rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 5 Unita' di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini del mercato:
a) l'unita' di misura dell'energia elettrica e' il MWh, con specificazione di tre decimali; b) l'unita' di misura monetaria e' l'Euro, con specificazione di due decimali; c) l'unita' di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica e' l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 41, comma 41.2, lettera c), puo' essere espresso con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due. 5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso piu' vicino e, nel caso si pongano a meta', sono arrotondate per eccesso.
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME
6.1 L'accesso al sistema informatico del GME puo' avvenire:
a) attraverso la rete internet; b) attraverso eventuali ulteriori modalita' definite nelle DTF.
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni MWh negoziato. 7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al certificato trattato. 7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed epubblicata sul sito Internet del GME, congiuntamente ai parametri per la determinazione della stessa.
Articolo 8 Informazioni di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito Internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente. 8.2 Fatti salvi i casi in cui obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo minimo di dodici mesi. 8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie per le attivita' di competenza di quest'ultimo.
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del OME il cui accesso eriservato all'operatore medesimo; b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 16,00; b) alle ore 08,00 del giorno successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 16,00 e le ore 24,00; c) alle ore 08.00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00.
9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.
Articolo 10 Sicurezza di accesso
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni. 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO
Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato
11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza. 11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale; b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.
11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale. 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, (a verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME. 11.5 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gia' presentata.
Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13; b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, ecorredata di:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sono stati destinatari, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sono stati destinatari, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti; b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza.
13.2 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera a), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorita' competente dello Stato estero, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3. non siano stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingue italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il rilascio del certificato per il quale e' resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo. 13.3 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera b), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorita' competente dello Stato estero, attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutive dallo stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il rilascio del certificato per il quale e' resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo. 13.4 Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 13.1, 13.2 e 13.3, sia gia' in possesso del GME, il soggetto interessato e' esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.
Articolo 14 Procedura di ammissione
14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonche' la regolarita' della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione e' effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile. 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME puo' richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione. 14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta a qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato e' ammesso ad operare. 14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il SME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonche' il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
Articolo 15 Ammissione al mercato del GRTN e dell'Acquirente Unico
15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore e' attribuita di diritto al GRTN e all'Acquirente Unico. 15.2 Con apposita convenzione tra il GRTN e il GME, pubblicata sul sito internet del GME stesso, possono essere previste specifiche modalita' di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico del GRTN, alternative a quelle di cui al successivo articolo 70, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato
16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni. 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
a) codice di identificazione dell'operatore; b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito; c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi; d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente; e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte; f) potenza disponibile all'operatore per l'immissione o il prelievo di energia elettrica in un Paese confinante, ai fini della consegna o del ritiro alla frontiera italiana; g) capacita' di interconnessione tra un Paese confinante e l'Italia disponibile all'operatore; h) coordinate bancarie dell'operatore; i) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME e del GRTN; j) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore; k) regime fiscale dell'operatore.
16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale: mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare. 16.4 Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
Articolo 17 Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato
17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere e), f), g), h), j) e k). 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera i), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 70, comma 70.6, e Articolo 71, commi 71.6 e 71.9. 17.3 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), e' allegata una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento; b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera 1), e' allegata una dichiarazione, resa dal gestore della rete di trasmissione del Paese confinante, attestante l'impegno a consegnare alla frontiera italiana ovvero a ritirare a tale frontiera, secondo le modalita' concordate con il GRTN, l'energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni che saranno assunti dall'operatore sul mercato elettrico. Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
a) quantita' di energia elettrica e potenza massima, corrispondente agli impegni assunti dall'operatore sul mercato elettrico, che il gestore della rete di trasmissione del Paese confinante si impegna a consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana; b) data a partire dalla quale il gestore che rende la dichiarazione si impegna a consegnare ovvero a ritirare l'energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni assunti dall'operatore sul mercato elettrico; c) data fino alla quale il gestore che rende la dichiarazione si impegna a consegnare ovvero a ritirare l'energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni assunti dall'operatore sul mercato elettrico.
17.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), e' allegata una dichiarazione, resa dal gestore della rete responsabile dell'assegnazione della capacita' di interconnessione, attestante che l'operatore dispone della capacita' di interconnessione specificata nella richiesta. Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
a) data a partire dalla quale l'operatore dispone della capacita' di interconnessione oggetto della richiesta; b) data fino alla quale l'operatore dispone della capacita' di interconnessione oggetto della richiesta.
17.6 Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 17.5 debba essere rilasciata dal GRTN, l'operatore e' esentato dal produrla. In tal caso la richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), deve indicare tale circostanza. 17.7 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle, verifiche di congruita' tecnica di cui al successivo Articolo 29, tale modifica produce effetti a partire dalle ore 00,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4 e 17.5, gli effetti si producono comunque non prima delle date di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 17.3, lettera b), 17.4, lettera b), e 17.5, lettera a). 17.8 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera k), sono allegate le seguenti dichiarazioni:
a) qualora l'operatore intenda avvalersi della facolta' prevista, per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17. Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facolta' di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, e' tenuto a rinnovare la dichiarazione alla scadenza del periodo di validita' della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA; b) qualora l'operatore intenda presentare offerte di acquisto di energia elettrica per gli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad aliquota IVA del 10%, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che lo stesso soggetto e' titolare dei punti di prelievo per i quali l'energia elettrica e' destinata ai suddetti usi.
Articolo 18 Verifiche
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
Articolo 19 Obblighi di comunicazione
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato. 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato
20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta. 20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME della richiesta di cui al precedente comma 20.1; b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
20.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato. 20.4 Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi Articolo 98 e Articolo 99, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potra' avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO
Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
21.1 Il mercato elettrico si articola in:
a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; b) mercato di aggiustamento (MA), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MA si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
21.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 e' pari all'ora fissa.
Articolo 22 Zone geografiche e zone virtuali
22.1 Il GRTN comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il mercato elettrico.
Articolo 23 Dati e informazioni sui punti di offerta
23.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul mercato elettrico:
a) codice di identificazione del punto di offerta; b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sul MSD; c) identita' dell'utente del dispacciamento del punto di offerta.
Articolo 24 Ora solare e ora legale
24.1 Le modalita' di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.
Articolo 25 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
25.1 Sul mercato elettrico le quantita' ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica. 25.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MA e' facoltativa. 25.3 Le quantita' di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta. 25.4 Le quantita' di' energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta. 25.5 Il punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con il regime fiscale degli operatori. 25.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico deve essere coerente con le potenzialita' di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta e' riferita e deve corrispondere alla effettiva volonta' di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta. 25.7 Le modalita' di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantita' specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF. 25.8 Piu' operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MA.
Articolo 26 Modalita' di presentazione delle offerte
26.1 Le offerte sul mercato elettrico possono essere presentate mediante:
a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME; b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
26.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalita' di cui al precedente comma 26.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonche', limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalita' di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalita' previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonche', limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. 26.3 Un'offerta valida puo' essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta del mercato. Ai fini della definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta. 26.4 Un'offerta valida presentata da un operatore puo' essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta e' stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.
Articolo 27 Contenuto minimo delle offerte
27.1 Le offerte sul mercato elettrico riportano almeno le seguenti indicazioni:
a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta; b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta e' presentata; c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta e' riferita; d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce; e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita); f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata; g) la quantita' offerta; h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta.
27.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla e' definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla e' considerata come un insieme di offerte semplici.
Articolo 28 Controllo di validita' delle offerte
28.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validita' di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo. 28.2 Un'offerta ricevuta e' considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non e' sospeso al momento della ricezione dell'offerta; b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta; c) l'operatore, ove necessario, disponga della capacita' di interconnessione di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g); d) l'offerta e' stata presentata con le modalita' di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1; e) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1; f) l'offerta e' stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF; g) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce.
Articolo 29 Verifica della congruita' tecnica delle offerte
29.1 Il GME procede alla verifica della congruita' tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato. 29.2 Un'offerta valida e' congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non e' sospeso; b) l'offerta, qualora presentata da un operatore che non sia utente del dispacciamento, e' garantita ai sensi del successivo Articolo 72; c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 40 e Articolo 51.
29.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 40 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e ascendere comunicati per ciascun punto di offerta dai rispettivi utenti del dispacciamento. 29.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 26.
Articolo 30 Indisponibilita' di elementi della rete elettrica
30.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato elettrico anche nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilita' del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi di forza maggiore.
Articolo 31 Sospensione del mercato
31.1 Su richiesta del GRTN, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del mercato. 31.2 In tutti i casi di sospensione del mercato, il GME ne da' informativa all'Autorita' e al Ministero delle Attivita' Produttive.
Articolo 32 Condizioni di emergenza
32.1 Si considerano condizioni di emergenza:
.ofr=3; a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 36, comma 36.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c); b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalita' di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione; c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso; d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
32.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1, lettera b), il GME comunica agli operatori, secondo modalita' indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato. In presenza di eventi di particolare gravita', qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato non siano pervenute le offerte presentate da un operatore e riferite ad un punto di offerta, in mancanza di offerte predefinite, il GME utilizza le offerte presentate dallo stesso operatore per lo stesso mercato e lo stesso punto di offerta, corrispondenti allo stesso giorno della settimana precedente piu' recente con analoghe caratteristiche. 32.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1, lettera c), il GME sospende le operazioni sul mercato elettrico e comunica al GRTN e agli operatori, secondo modalita' indicate nelle DTF, la durata presunta della sospensione. 32.4 Le modalita' di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 32.1, lettere a) e d), sono definite nelle DTF.
Articolo 33 Assegnazione di coefficienti di priorita' alle offerte predefinite
33.1 Ai fini della determinazione dell'ordine di priorita' delle offerte, di cui al successivo Articolo 38, il coefficiente di priorita' applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell'esito del MGP, e' determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente e' valido per i successivi sette giorni di calendario.
TITOLO IV MERCATI DELL'ENERGIA
CAPO I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)
Articolo 34 Oggetto del MGP
34.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME e' controparte degli operatori. 34.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 35 Termini di presentazione delle offerte
35.1 La seduta del MGP:
a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono; b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.
35.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.
Articolo 36 Informazioni preliminari al mercato
36.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:
a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche; b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero; o) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati; d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica; e) l'entita' oraria degli eventuali saldi con l'estero a titolo di compensazione in natura; f) i programmi di utilizzo delle unita' di produzione CIP6.
36.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 36.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 37 Offerte di vendita e di acquisto
37.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite. 37.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto. 37.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 37.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 41, le quantita' oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 37.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 37.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.
Articolo 38 Ordine di priorita' delle offerte
38.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle con prezzo piu' alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo piu' basso. 38.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applicano i criteri di priorita' eventualmente definiti nella disciplina del dispacciamento. 38,3 A parita' di priorita' come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 38.1 e 38.2:
a) le offerte predefinite hanno priorita' inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato; b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorita' corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte; c) tra le offerte predefinite, l'ordine di priorita' e' definito sulla base dei coefficienti di priorita' di cui al precedente Articolo 33.
Articolo 39 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
39.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a salire e a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta. 39.2 Le quantita' specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero. 39.3 Nel caso di consegna o ritiro dell'energia alla frontiera italiana, tale quantita' non puo' superare quella corrispondente agli impegni assunti dall'operatore che il Gestore della rete di trasmissione del Paese confinante rispettivamente si impegna a consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana. 39.4 Nel caso di consegna dell'energia importata da un Paese confinante o di ritiro dell'energia esportata verso un Paese confinate attraverso l'utilizzo di capacita' di interconnessione nella disponibilita' dell'operatore, tale quantita' non puo' superare il minor valore tra l'energia di cui al precedente comma 39.3 e la capacita' di interconnessione assegnata all'operatore. 39.5 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 39.1, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGF, acquisiti piu' di recente.
Articolo 40 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP
40.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 40.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 40.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
Articolo 41 Esito provvisorio del MGP e programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo
41.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP. 41.2 Il GME individua le offerte provvisoriamente accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di' energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche; d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
41.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono considerate anche le quantita' corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo comunicati dagli operatori in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, valutate rispettivamente alla stregua di offerte di vendita a prezzo zero e di acquisto senza indicazione di prezzo, cui si applicano le priorita' stabilite nella disciplina del dispacciamento. 41.4 Ai fini del precedente comma 41.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 41.5 Le offerte individuate come provvisoriamente accettate costituiscono il programma orario preliminare provvisorio di immissione o prelievo. 41.6 In esito alla determinazione del programma orario preliminare provvisorio di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte provvisoriamente accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata; b) i programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo di cui al precedente comma 41.5, relativi alle offerte presentate dall'operatore e provvisoriamente accettate; c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, indicandone la motivazione; d) le partite economiche provvisoriamente liquidate.
Articolo 42 Contestazione dell'esito provvisorio del MGP e dei programmi orari preliminari provvisori e dei relativi prezzi
42.1 In deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 104, l'operatore puo' contestare l'esito provvisorio del mercato di cui al precedente Articolo 41, comma 41.5, inviando apposita comunicazione al GME entro il termine definito nelle DTF, comunque non inferiore a trenta minuti dal momento in cui tali programmi orari preliminari provvisori sono stati comunicati all'operatore stesso. 42.2 L'operatore decade dal diritto di presentare eventuali contestazioni relative all'esito provvisorio del mercato una volta trascorso il termine di cui al precedente comma 42.1. 42.3 Le contestazioni sono inoltrate per via telematica utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME. 42.4 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione di:
a) codice di identificazione dell'offerta interessata dalla contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME; b) determinazione del GME oggetto della contestazione; c) motivi della contestazione.
Articolo 43 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
43.1 Entro due ore dal termine di cui al precedente Articolo 42, comma 42.1, il GME, esaminate le eventuali contestazioni ricevute, individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalita' di cui al precedente Articolo 41, commi 41.2, 41.3 e 41.4, e definisce:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo; b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.
43.2 Entro il termine di cui al precedente comma 43.1, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di cui al precedente comma 43.1, lettere b) e c); b) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.
43.3 Entro il termine di cui al precedente comma 43.1, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 43.1, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate; b) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, indicandone la motivazione; c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61, comma 61.1, lettera a); d) l'esito delle contestazioni di cui al precedente Articolo 42.
43.4 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta e al GRTN, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unita' comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.
Articolo 44 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o piu' zone, il GME versa al GRTN se positivi, o da questo riceve se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.
CAPO II MERCATO DI AGGIUSTAMENTO (MA)
Articolo 45 Oggetto del MA
45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MA, il GME e' controparte degli operatori. 46.2 Sul MA vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 46 Termini di presentazione delle offerte
46.1 Il MA si svolge il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono. La seduta del MA dura non meno di sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura delle sedute del MA e' definito nelle DTF.
Articolo 47 In formazioni preliminari al mercato
47.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MA, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGF; b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP; c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP; d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione CIP6, rispetto ai programmi di immissione e prelievo risultanti alla chiusura del MGP.
47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto
48.1 Sul MA gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate. 48.2 Sul MA gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita. 48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o a rivendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. 48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare o a riacquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 48.6 Un'offerta di vendita sul MA, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 48.7 Un'offerta di acquisto sul MA, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.
Articolo 49 Ordine di priorita' delle offerte
49.1 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicata dagli operatori come offerte bilanciate. 49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di piu' offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2.
Articolo 50 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA
50.1 Entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta. 50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.
Articolo 51 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MA
51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 292, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 51.2 Le offerte di vendita presentate sul MA, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini del MA, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 51.3 Le offerte di acquisto presentate sul MA, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini del MA, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore nell'ordine di merito e gia' verificate congrue. 51.4 Ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, e' considerato congruo se:
a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3; b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale; c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita e' uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 25, comma 25.7, nonche' di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.
51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruita' si estende all'insieme di offerte bilanciate.
Articolo 52 Esito del MA e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MA. 52.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).
52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire a massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MA riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c). 52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MA riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c). 52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MA, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.
Articolo 53 Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
53.1 In esito alla determinazione dai programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato; c) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.
53.2 In esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MA, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata; b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate; c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, indicandone la motivazione; d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61, comma 61.1, lettera b).
53.3 In esito al MA, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta e al GRTN il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.
Articolo 54 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MA
54.1 Nel caso di separazione del MA in due o piu' zone, il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.
Articolo 55 Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MA
55.1 Il GME versa al GRTN, se positivi, o da questo riceve se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.
TITOLO V MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
CAPO I MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)
Articolo 56 Oggetto del MSD
56.1 Sul MSD il GRTN stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. 56.2 Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento. 56.3 Sul MSD il periodo rilevante e' definito nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 57 Termini per la presentazione delle offerte
57.1 La seduta del MSD si svolge il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno di sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura della seduta del MSD e' definito nelle DTF in conformita' a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 58 Offerte di vendita e di acquisto
58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.
Articolo 59 Esito del MSD
59.1 Il GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante. 59.2 Il GRTN comunica al GME le offerte accettate. 59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c). 59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
Articolo 60 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:
a) le quantita' complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonche' il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo piu' basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo piu' alto accettate.
60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare della quantita' accettata; b) i programmi orari finali di immissione o prelievo; c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61, comma 61.1, lettera c).
60.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato e al GRTN il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell'unita'.
TITOLO VI LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO ELETTRICO
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 61 Liquidazione delle offerte accettate
61.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP; b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MA; c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2; d) i corrispettivi dovuti al GME, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, per le transazioni concluse su ogni sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico.
61.2 Il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilita' dell'operatore:
a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA; b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD; c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA; d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD; e) la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti al GME per tutte le transazioni effettuate sul MGP, sul MA e sul MSD.
Articolo 62 Liquidazione giornaliera
62.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 61, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dai punti di offerta:
a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera a); b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera b); c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera c); d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera d); e) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera e);
62.2 Il GME, entro i termini definiti nelle DTF, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 62.1.
Articolo 63 Partite economiche di pertinenza del GRTN
63.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica al GRTN le partite economiche di pertinenza del GRTN stesso. In particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP; b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MA; c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MA; d) gli oneri relativi alla partecipazione del GRTN al MSD.
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 64 Periodo di fatturazione
64.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al mercato elettrico e' definito nelle DTF.
Articolo 65 Fatturazione
65.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compreai nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettere a) ed e); b) comunica al GRTN, relativamente a ciascun operatore debitore del GRTN stesso, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione e' inviata a tale operatore; c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera c); d) comunica ad ogni operatore creditore del GRTN, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera d). Contestualmente, copia della comunicazione e' inviata al GRTN; e) comunica al GRTN, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 63, ai fini delle relative fatturazioni.
65.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 65.1, lettera b), il GRTN emette fattura nei confronti dell'operatore debitore. 65.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 65.1, lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati, rispettivamente nei confronti del GME e del GRTN. 65.4 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 65.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 73, sono definiti nelle DTF. 65.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 65.1, 65.2 e 65.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalita' definite nelle DTF.
Articolo 66 Contenuto delle fatture
66.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 65, commi 65.1, 65.2 e 65.3 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantita' di energia elettrica relative alle offerte accettate; b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate o i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1; c) le partite fiscali applicate; d) l'importo totale.
Articolo 67 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
67.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 e' fatturato contestualmente all'ammissione dell'operatore al mercato. 67.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, e' fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione al momento dell'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi. 67.3 Il corrispettivo per ogni MWh, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, e' applicato separatamente ad ogni offerta accettata durante il periodo di fatturazione.
TITOLO VII SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI DEL MERCATO ELETTRICO
CAPO I SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 68 Disposizioni generali
68.1 Il GME affida, sulla base di una procedura di selezione, il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.
Articolo 69 Garanzia degli utenti del dispacciamento
69.1 Gli utenti del dispacciamento presentano una garanzia a copertura della regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico e a copertura dei corrispettivi di sbilanciamento. 69.2 La gestione integrata della garanzia prestata dagli utenti del dispacciamento avviene secondo modalita' individuate in un'apposita convenzione tra il GME e il GRTN, definita sulla base delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nella disciplina del dispacciamento.
Articolo 70 Garanzie finanziarie degli operatori
70.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che soddisfano i seguenti requisiti:
a) aderiscono al Sistema Italiano di Regolamento Lordo (BI-REL); b) presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti societa': Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service.
70.2 Nel caso in cui un istituto fideiubente perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, lettere a) e b), le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF. 70.3 La fideiussione deve essere presentata all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 68. 70.4 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 70.1 e che sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina. 70.5 Entro il termine di cui al precedente comma 70.4, l'istituto affidatarie comunica all'operatore l'esito della verifica della fideiussione presentata e, in caso di esito negativo, indica all'operatore le carenze riscontrate. 70.6 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 70.4, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di validita' della stessa. 70.7 L'operatore puo' contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione e' competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 113. 70.8 Ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte presentate sul mercato elettrico, l'ammontare garantito dalla fideiussione ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 70.6.
Articolo 71 Ammontare della garanzia finanziaria
71.1 La fideiussione di cui al precedente Articolo 70 garantisce:
a) la regolazione dei pagamenti degli importi fatturati relativi a partite economiche liquidate a seguito dell'accettazione di offerte presentate sui mercati dell'energia nel periodo di validita' della fideiussione, nonche' degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1; b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora; c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare, definito nella convenzione tra il GME e l'istituto affidatario, e' pubblicato sul sito Internet del GME.
71.2 L'ammontare della fideiussione a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 71.1, lettera a), considerato ai fini della verifica di congruita' di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 72, e' determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico. 71.3 L'operatore puo' in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. 71.4 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello. 71.5 Entro il termine di cui al precedente comma 71.4, l'istituto affidatario comunica all'operatore l'esito della verifica della lettera di aggiornamento presentata e, in caso di esito negativo, indica all'operatore le carenze riscontrate. 71.6 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 71.4, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica. 71.7 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 70. 71.8 Ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte presentate sul mercato elettrico, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
a) il giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 71.6; b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 71.6.
71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessita' e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, puo' provvedervi, per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi, attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito vincolato presso l'istituto affidatario, il quale ne da' immediata comunicazione al GME. Il GME, ricevuta la comunicazione dall'istituto affidatario, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validita' ed efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione stessa. L'operatore non puo' richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione. 71.10 Trascorsi cinque giorni lavorativi dal versamento del deposito di cui al precedente comma 71.9, qualora l'ammontare garantito dalla fideiussione non sia sufficiente a coprire la posizione dell'operatore, l'operatore stesso viene sospeso dal mercato elettrico ed il deposito trattenuto fino a quando la posizione dell'operatore non sia nuovamente coperta per intero da fideiussione.
Articolo 72 Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruita'
72.1 A seguito della presentazione di offerte sui mercati dell'energia che possano dare origine a partite economiche a debito dell'operatore nei confronti del GME, il GME stesso verifica la congruita' tecnica dell'offerta rispetto all'ammontare garantito. L'offerta risulta garantita qualora l'ammontare della fideiussione, come modificato ai sensi dei successivi commi 72.2 e 72.3, sia superiore al valore massimo delle partite economiche derivanti dall'offerta presentata, maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno percento. 72.2 Ai fini delta verifica di congruita' tecnica, l'ammontare della fideiussione di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, e':
a) maggiorato della somma eventualmente depositata ai sensi del precedente Articolo 71, comma 71.9; b) maggiorato dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, gia' liquidate nello stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore risulti creditore del GME; c) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, gia' liquidate nello stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore risulti debitore del GME; d) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, derivanti dalle offerte di acquisto presentate nella stessa sessione e gia' verificate congrue.
72.3 Nel periodo intercorrente tra la fine di un periodo di fatturazione ed il termine per il pagamento degli importi fatturati relativi al periodo stesso, l'ammontare della fideiussione di cui al precedente comma 72.2 e' ulteriormente ridotto dell'eventuale ammontare in dare al netto dell'ammontare in avere nei confronti del GME, liquidato nel periodo di fatturazione, maggiorato del saldo IVA e aumentato dell'uno percento. 72.4 Ai fini della verifica di congruita' tecnica di cui al precedente comma 72.1, le partite economiche derivanti da un'offerta presentata vengono determinate sulla base dei quantitativi e dei prezzi offerti. Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo, le partite economiche derivanti dall'offerta presentata vengono determinate utilizzando un prezzo convenzionale pubblicato sul sito Internet del GME. 72.5 Ai fini della verifica di congruita' tecnica di cui al precedente comma 72.1, il GME verifica che il termine di validita' ed efficacia della fideiussione sia successivo al termine della seduta di mercato nella quale l'offerta e' presentata. 72.6 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
Articolo 73 Compensazione dei pagamenti
73.1 Il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, lettere a) e c), con esclusione degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera e). Ai fini delle compensazioni di cui al presente comma, sono considerati gli ammontari di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, lettera c), per i quali sia stata emessa fattura nei confronti del GME entro i termini stabiliti al precedente Articolo 65, comma 65.4. 73.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 73.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo e modalita' ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 74 e Articolo 77.
Articolo 74 Pagamenti degli operatori a favore del GME
74.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 73, comma 73.2, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 74.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 74.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 80, nonche' di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 74.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 74.2, il GME sospende l'operatore dal mercato elettrico e procede all'escussione della fideiussione.
Articolo 75 Pagamenti degli operatori a favore del GRTN
75.1 I pagamenti degli operatori debitori del GRTN sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN stesso.
Articolo 76 Pagamento dei corrispettivi
76.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera e), devono essere pagati secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF.
Articolo 77 Pagamenti del GME a favore degli operatori
77.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 79, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' indicate al presente articolo. 77.2 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalita' di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, dagli operatori debitori del GME ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 77.3 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalita' di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2, dagli operatori debitori del GME, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 77.4 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato dagli istituti fideiubenti ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 77.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso indicato nella convenzione tra il GME e l'istituto affidatario e pubblicato sul sito internet del GME.
Articolo 78 Pagamenti del GRTN a favore degli operatori
78.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori del GRTN sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN stesso.
Articolo 79 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente
79.1 Le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF. 79.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70, comma 70.1, non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70, comma 70.1, non sono accettate prima che siano decorsi dodici mesi dalla data del tardivo adempimento. 79.3 Nel caso di inadempimento dell'istituto fideiubente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 73, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto ne' avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta. 79.4 Nei casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione e' stata escussa.
Articolo 80 Interessi di mora e penale
80.1 Nei casi di ritardato pagamento o di escussione della fideiussione, l'importo dovuto dall'operatore debitore e' maggiorato di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 80.2, nonche', in caso di escussione della fideiussione, delle spese ad essa connesse. 80.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2; b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 74. comma 74.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.
Articolo 81 Insufficienza delle garanzie finanziarie
81.1 Nel caso in cui un operatore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento e la fideiussione non copra interamente il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 73, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto ne' avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta. 81.2 Nei casi di cui ai precedente comma 81.1, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute degli operatori debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione a cui fa riferimento il recupero del credito.
TITOLO VIII MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 82 Operatori
82.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il GRTN, i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 83 Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
83.1 Le modalita' di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di cui al successivo Articolo 89 sono definite nelle DTF.
Articolo 84 Accesso del GME al registro dei certificati verdi
84.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN. 84.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al GRTN il quale effettua l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.
Articolo 85 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
85.1 E' ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore pari a 100 MWh ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre 1999.
Articolo 86 Modalita' delle contrattazioni
86.1 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene attraverso negoziazione continua. 86.2 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti. 86.3 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono definiti nelle DTF.
Articolo 87 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
87.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate; b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione; c) prezzo minimo e massimo della sessione; d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso; e) volume scambiato nella sessione.
87.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione; b) prezzo di riferimento della sessione; c) volume scambiato nella sessione.
Articolo 88 Fatturazione dei corrispettivi
88.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture. 88.2 L'operatore acquirente e' tenuto al pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma 88.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo Articolo 95, comma 95.6.
CAPO II CONTRATTAZIONE
Articolo 89 Presentazione delle proposte di contrattazione
89.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione. 89.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l'anno di validita' dei certificati, la quantita' dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh. 89.3 La quantita' minima negoziabile e' pari ad un certificato verde. 89.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprieta' del registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN, nonche' agli eventuali certificati gia' acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successive Articolo 93, comma 93.1, lettera b). 89.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la disponibilita' dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori. 89.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorita' di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. 89.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo. 89.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano gia' presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo. 89.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 91. 89.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per t'intera quantita', secondo quanto previsto al successivo Articolo 91. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorita' temporale acquisita. 89.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 91, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.
Articolo 90 Verifica delle proposte
90.1 Una proposta di acquisto e' respinta nel caso in cui il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo Articolo 93, comma 93.2, diminuito del numero di certificati gia' acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia gia' immesso proposte di acquisto non ancora abbinate. 90.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore e' respinta qualora nel book di negoziazione sia gia' presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
Articolo 91 Esecuzione delle transazioni
91.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89 comma 89.6; b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma 89.6; c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma 89.6; d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma 89.6.
91.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale superiore. 91.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita' temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.
Articolo 92 Registrazione delle transazioni eseguite
92.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
a) codice di identificazione della transazione; b) prezzo; c) quantita'; d) tipologia del certificato; e) giorno e orario di esecuzione; f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.
CAPO III PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 93 Deposito in conto prezzo
93.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisito sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione:
a) rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalita' definite nelle DTF; b) comunica al GME, secondo le modalita' definite nelle DTF, un prezzo convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa.
93.2 Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione e' pari al rapporto, arrotondato all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 93.1 lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui al precedente comma 93.1, lettera b).
Articolo 94 Flussi informativi
94.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
a) quantita'; b) prezzo; o) giorno e ora; d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti; e) importo da pagare o ricevere; f) controparte.
94.2 Nel caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3 lettera a), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo Articolo 95, comma 95.3, lettera b), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.
Articolo 95 Regolazione dei pagamenti
95.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo. 95.2 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente. 95.3 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto; b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonche' le coordinate bancarie dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.
95.4 Nei casi di cui al precedente comma 95.3, lettera b), l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento. 95.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 95.3, lettera b), l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo. 95.6 Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalita' e nei termini indicati al precedente comma 95.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo.
TITOLO IX SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI
Articolo 96 Violazioni della Disciplina e delle DTF
96.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui ai successivi Capi II e III del presente Titolo; c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti; d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME; e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.
Articolo 97 Sanzioni
97.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 96, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualita' di cui al successivo Articolo 98, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sanzione pecuniaria; d) sospensione dell'operatore dal mercato; e) esclusione dell'operatore dal mercato.
97.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto il controllo del DME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonche' l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse. 97.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
97.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. 97.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 97.3. 97.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria. 97.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e' notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero delle Attivita' Produttive.
Articolo 98 Gradualita' delle sanzioni
98.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese.
98.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica; b) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un anno.
98.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi. b) esclusione dal mercato.
98.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni. b) esclusione dal mercato.
98.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 98.1, lettera c), 98.2, lettera b), 98.3, lettera a) e 98.4, lettera a), il GME puo' irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.
Articolo 99 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo
99.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 71, comma 71.10, Articolo 74, comma 74.3 e Articolo 98, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione e' disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione; b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto al precedente Articolo 67. La sospensione e' disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.
Articolo 100 Pubblicita' delle sanzioni
100.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 97, comma 97.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicita', mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.
Articolo 101 Impugnazione del diniego di ammissione al mercato elettrico e delle sanzioni
101.1 Avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 97, comma 97.1, puo' essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRICO
Articolo 102 Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
102.1 Le contestazioni relative al mercato elettrico sono inoltrate, a pena di inammissibilita', per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME. 102.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME; b) decisione del GME oggetto della contestazione; c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 103 Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica di congruita' tecnica delle offerte
103.1 L'operatore puo' contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 28 e Articolo 29, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.
Articolo 104 Contestazione dell'esito dei mercati
104.1 Salvo quanto previsto al precedente Articolo 42 ed al successivo Articolo 105, l'operatore puo' contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il mercato elettrico, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione ai GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.
Articolo 105 Contestazione dei programmi orari preliminari e dei relativi prezzi
105.1 Puo' contestare il programma orario preliminare di immissione o prelievo e i relativi prezzi di valorizzazione delle offerte, secondo quanto previsto al precedente Articolo 104, unicamente:
a) l'operatore che abbia contestato il programma orario preliminare provvisorio di immissione o prelievo; b) l'operatore che, avendo presentato un'offerta sul MGP e non avendo contestato il programma orario preliminare provvisorio di immissione o prelievo, veda modificato l'esito del MGP in relazione a tale offerta, a seguito della definizione dei programmi orari preliminari di immissione o prelievo.
Articolo 106 Contestazione delle operazioni di liquidazione
106.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo VI, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.
Articolo 107 Contestazione delle operazioni di fatturazione
107.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo VI, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1. 107.2 Nel caso di cui al precedente comma 107.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 80.
Articolo 108 Verifica delle contestazioni
108.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 103, Articolo 104, Articolo 106 e Articolo 107 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni. 108.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 103 e Articolo 104, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MA, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e:
a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto; b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.
108.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 103 e Articolo 104, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione. 108.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 108.2 e 108.3, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo IV del presente Titolo. 108.5 I limiti previsti ai precedenti commi 108.2 e 108.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 111, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 114 e Articolo 115. 108.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 106 e Articolo 107 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche. 108.7 Salvo quanto disposto al precedente Articolo 42, l'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.
CAPO III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 109 Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
109.1 Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilita', entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME. 109.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME; b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 110 Verifica delle contestazioni
110.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale indennizzo non puo' comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta; b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione; c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.
CAPO IV CONTROVERSIE
Articolo 111 Collegio dei Probiviri
111.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME e' nominato il Collegio dei Probiviri. 111.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente. 111.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina. 111.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio. 111.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune verifiche, puo' revocare la nomina di uno o piu' componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficolta' nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o piu' componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio. 111.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro venti giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti. 111.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvedera' alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina. 111.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 111.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 111.5 e 111.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che puo' respingere le dimissioni stesse per una sola volta. 111.9 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.
Articolo 112 Ricorso al Collegio dei Probiviri
112.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110 puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. 112.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 101 e al precedente comma 112.1, il Collegio dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF. 112.3 1 ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilita', sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:
a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso e quale si intende proporre ricorso. 112.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilita', almeno l'indicazione di: a) decisione del GME oggetto del ricorso; b) motivi del ricorso; c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.
Articolo 113 Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie
113.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70, comma 70.4, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.4, abbia esito negativo, l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica. 113.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 113.1, il Collegio dei Probiviri eintegrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori. 113.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 113.2 e' nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata. 113.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 113.1, vi sia parita' di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario.
Articolo 114 Collegio arbitrale
114.1 Qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 114.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 114.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 114.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. |
| 114.5 Il Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 114.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 114.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
Articolo 115 Risoluzione delle controversie
115.1 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.
TITOLO X CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI
Articolo 116 Contratti a termine e derivati
116.1 Il GME puo' promuovere e organizzare la contrattazione di contratti a termine sull'energia elettrica, quali, ad esempio, contratti bilaterali standardizzati e contratti swap. 116.2 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica, quali futures e options, anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilita' di copertura del rischio.
TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 117 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP
117.1 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004 ed il 31 dicembre 2004, non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 36, comma 36.1, lettera e). 117.2 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004 ed il 31 marzo 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 37, comma 37.2, le offerte sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dal GRTN. 117.3 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 aprile 2004 ed il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 37, comma 37.2, le offerte sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dagli utenti del dispacciamento. 117.4 Per un periodo transitorio compreso tra il 1 aprile 2004 ed il 31 dicembre 2004:
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica al GRTN, per ciascuna zona geografica o virtuale e per ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP ai sensi del precedente comma 117.3; b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, puo' presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento.
117.5 Il GME pubblica sul proprio sito internet le offerte presentate dal GRTN ai sensi dei precedenti commi 117.2 e 117.4.
Articolo 118 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MA
118.1 Per un periodo transitorie, compreso tra il 1 febbraio 2004 ed il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 48, comma 48.2, le offerte sul MA possono essere riferite esclusivamente a punti di offerta in immissione e a punti di offerta misti.
Articolo 119 Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
119.1 Con apposita convenzione tra il GME ed il GRTN, sono definite le modalita' ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate dal GRTN sul MGP ai sensi del precedente Articolo 117, commi 117.2 e 117.4. 119.2 Per un periodo transitorio compreso tra il 1 febbraio 2004 ed il 31 dicembre 2004 la regolazione dei pagamenti e' effettuata in acconto e salvo conguaglio secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF.
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 120 Funzionamento del sistema informatico
120.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato. 120.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonche' un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME puo' imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonche' limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del DME.
Articolo 121 Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato elettrico
121.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato elettrico non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:
a) di assunzione di responsabilita' da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 79/99; b) di aggiudicazione dell'appalto. |
| ALLEGATO I
Modello di domanda di ammissione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), della Disciplina del mercato elettrico
Il sottoscritto (cognome e nome)..., nato a....., il....., residente in..... (prov.......), (indirizzo)......, C.F....... P.I...., numero telefonico....., numero di telefacsimile...., indirizzo e-mail.....,
ovvero
La societa'....../altro...... (denominazione o ragione sociale)...., con sede legale in......, (prov........), (indirizzo).............., C.F........, P.I........, numero telefonico.............., numero di telefacsimile......., indirizzo e-mail......., in persona di......., in qualita' di......... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),
CONSIDERATO CHE
- l'organizzazione e le modalita' di gestione del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi sono definite nella Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001, Serie generale, cosi' come modificata con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive in data....., pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n......, del....., Serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito: la Disciplina); - le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione; - ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 10 della predetta legge.
Tutto cio' considerato, il sottoscritto....../la societa/ altro......., in persona di....... in qualita' di........ (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),
CHIEDE
ai sensi dell'articolo 12 della Disciplina, l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:
- mercato elettrico - mercato dei certificati verdi - mediante la procedura di cui all'articolo 14 della Disciplina.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonche' copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il modello allegato alla medesima. Il sottoscritto...... /La societa'....../altro...... dichiara:
1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva; 2) di essere dotato di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza; 3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente; 4) di prestare, altresi', il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attivita' dello stesso; 5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e' il/la signor/signora....., il cui recapito e' il seguente...... 6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente e' il/la signor/a......, il cui recapito e' il seguente....... 7) (eventuale) che il codice identificativo assegnato dal GRTN e' il seguente:
Luogo, data ......................
Firma ...................... |
| ALLEGATO 2 Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina del mercato elettrico
TRA
Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in persona di......, in qualita' di....... (nel seguito: il GME),
E
cognome e nome........ /la societa'........ /altro....... (denominazione o ragione sociale)....... residente in......./con sede legale in..........., (indirizzo,)........, C.F........, P.I........., in persona di........., in qualita' di........ (di seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",
PREMESSO CHE
A. il GME e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui e' affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell' ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi; B. il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. (nel seguito: il GRTN) e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 79/99, che esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; C. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99, il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la Disciplina del mercato elettrico con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001); D. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale; E. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la modifica della Disciplina, con decreto..., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n..... del.... Serie generale (nel seguito: la Disciplina); F. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1. lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto); G. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione; H. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME e' controparte degli operatori nel mercato del giorno prima dell'energia e nel mercato di aggiustamento; I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, il GRTN e' controparte degli operatori nel mercato del servizio di dispacciamento; J. (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente e' un soggetto di cui all'articolo 82 della Disciplina.
TUTTO CIO' PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME; b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i Servizi);
1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2 Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il Mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresi', di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso. 2.2 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avra' facolta' di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalita' previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intendera' quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato; b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonche' aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso; c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b); d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo VII della Disciplina; e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo VIII, Capo III, della Disciplina; f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste D.M. 11 novembre 1999; g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinche' lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. La particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestivita' e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrita' e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita); h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME e' responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi; i) rispettare i diritti di proprieta' del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonche' i diritti di proprieta' del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi; j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attivita' di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilita' per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrita' o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi; k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera J) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio; l) mantenere e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosso da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonche' da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti.
Articolo 3 Prestazioni del GME
3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformita' al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi. 3.2 Il GME prestera' al Contraente la collaborazione necessaria affinche' il Contraente acceda al Sistema, in conformita', in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilita' e saranno integralmente a carico del Contraente. 3.3 Il GME ha facolta' di modificare le modalita' tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sara' tenuto ad eliminare, con la massima tempestivita', le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al piu' presto la funzionalita' del Sistema. 3.5 Il GME e' responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicita', accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi. 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potra' essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonche' di accesso alla rete Internet. 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facolta' di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME. 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprieta' del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza. 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.
Articolo 4 Modalita' di accesso al Sistema
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente e' tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication. 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformita' a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
Articolo 5 Corrispettivo
5.1 Il Contraente paghera' per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 della Disciplina, secondo le modalita' definite agli articoli 67 e 88 della Disciplina. 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.
Articolo 6 Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, e' responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunita' di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 6.2 Il Contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovra' essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso. 6.3 Non sussistera' alcuna responsabilita' del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. 6.4 E' facolta' del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attivita' del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrita' o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessita' di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7 Durata
7.1 Il presente Contratto ha validita' ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato. 7.2 Il presente Contratto cessera' di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) esclusione del Contraente dal Mercato; b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili; c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
7.2 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sara' in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun diritto o obbligo di una Parte che sia gia' sotto alla data di scioglimento.
Articolo 8 Risoluzione
8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 67, comma 67.2, della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.
Articolo 9 Clausole generali
9.1 L'invalidita' o la nullita' di una o piu' delle clausole del presente Contratto non compromettera' la validita' delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. 9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fiori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto. 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non puo' essere considerato come rinuncia a tali diritti. 9.4 Nel caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento al mercato in cui il Contraente stesso e' stato ammesso ad operare. 9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovra' aver luogo in forma scritta. 9.6 Per le finalita' di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilstudski n. 92 - 00197 Roma; - ...................., (indirizzo)..............-..........
9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012....., indirizzo e-mail....; - (nome)............................, (indirizzo)................ numero di telefacsimile..............., indirizzo e-mail.........;
9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
Articolo 10 Legge applicabile
10.1 Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana.
Articolo 11 Controversie
11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sara' risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IX della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte. il GME il Contraente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).
il Contraente
Roma, (data) |
| ALLEGATO 3 Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina del mercato elettrico Spett.le Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma ....., li'......
Fideiussione (rif. n. .....)
La Banca......, filiale di........, con sede legale in......, C.F........., P.I........., iscritta al Registro delle Imprese al n..........., iscritta all'Albo delle banche.......... al n......, capitale sociale Euro..., in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
- cognome e nome/denominazione o ragione sociale, data e luogo di nascita, luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale, codice fiscale/partita IVA..., capitale sociale Euro...... di cui sottoscritto....., di cui versato..., iscritta presso...., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) e' operatore del mercato elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001, Serie generale, cosi' come modificata con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive in data......, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n....., del .... Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina); - l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data..., il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima; - ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, e 45, comma 45.1, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia ed al mercato di aggiustamento (nel seguito, congiuntamente, definiti: mercati dell'energia") sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME); - ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 70, comma 70.1; - la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 68 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione; - l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro....., di cui: (i) ....... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina;
(ii) ..... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;
(iii) ...... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesore- ria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'arti- colo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.
TUTTO CIO' PREMESSO
la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispelto delle disposizioni contenute nella Disciplina.
1. La fideiussione e' valida ed efficace dal............ al.......... 2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito dell' accettazione di offerte presentate sui mercati dell'energia, ai sensi della Disciplina, nel periodo di validita' e di efficacia della presente fideiussione. 3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina, non adempia al pagamento dell' importo garantito, la presente fideiussione e' valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si e' verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca rispondera', oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente. 4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro..... , di cui: (i) ... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina;
(ii) ... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'artico- lo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;
(iii) ... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca paghera', entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. 6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarra' vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata 7. La presente fideiussione potra' essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo. 8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovra' ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida. 9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile. 10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME. 11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dai GME. 12. Ogni comunicazione dovra' essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:......, (indirizzo,)........, indirizzo e-mail........ Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica. 13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto e' competente il Foro di Roma. Denominazione della Banca Firme dei legali rappresentanti
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (estensione della responsabilita' della Banca), 4 (pagamento a prima richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla validita), 9 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
| Allegato 4
Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 71, comma 71.3, della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma
...., li'....
Lettera di aggiornamento della fideiussione in data..., rif. n....
La Banca......, filiale di......, con sede legale in....., C.F. ..., P.I......., iscritta al Registro delle Imprese al n......, iscritta all'Albo delle banche...... al n......., capitale sociale Euro...., in persona dei suoi legali rappresentanti....... (nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
- a seguito di espressa formale richiesta di...... (Operatore), ha prestato, con lettera del...... , rif....... n...... fideiussione a favore del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: GME), con validita' ed efficacia dal......... al......., per un ammontare massimo di Euro......., di cui: (i) ... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina;
(ii) ... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'arti- colo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;
(iii) ... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.
- l'Operatore ha richiesto espressamente la modifica dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 4 della fideiussione sopra richiamata, a decorrere dal.... (eventuale: nonche' la modifica del periodo di validita' e di efficacia di cui al punto I della fideiussione medesima).
TUTTO CIO' PREMESSO,
la Banca accorda a.......... (Operatore) la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data....., rif..... n....., a decorrere dal....... Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola e' pari a Euro........ di cui: (i) ... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina;
(ii) ... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'arti- colo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;
(iii) ... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.
Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ..., rif. ... n. ... (eventuale: il termine di validita' e di efficacia della fideiussione e' fissato al ....). Denominazione della Banca Firme dei legali rappresentanti
N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
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