IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9; Visto l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto 30 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri che possono espletare gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori; Considerata la necessita' di implementare il numero degli esaminatori in considerazione del rilevante numero di candidati che sosterranno, presso le scuole, gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori; Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
1. I commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 sono sostituiti dai seguenti: a) «5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categoria A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposti corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri. In entrambi i casi, i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri svolgono l'esame congiuntamente all'operatore responsabile della gestione dei corsi.». b) «6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi |