Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 dicembre 2003 |
Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 26 marzo 2002, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2001-2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2002; Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004; Decreta: Art. 1. Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2003 e 2004, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante. |
| Art. 2. Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2003 e 2004, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, con i criteri di cui all'art. 78 dello stesso testo unico, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2003 Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Manzitti Il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali Serino |
| Tabella 1
Prima fascia: seminativo irriguo; seminativo arborato irriguo; seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato; prato irriguo; prato irriguo arborato; prato a marcita; prato a marcita arborato; marcita. Seconda fascia: seminativo; seminativo arborato; seminativo pezza e fosso; seminativo arborato pezza e fosso; arativo; prato; prato arborato (o prato alberato). Terza fascia: alpe; pascolo; pascoio arborato; pascolo cespugliato; pascolo con bosco ceduo; pascolo con bosco misto; pascolo con bosco d'alto fusto; bosco; bosco misto; bosco d'alto fusto; incolto produttivo. Quarta fascia: risai; risaia stabile; orto; orto irriguo; orto arborato; orto arborato (o orto alberato) irriguo; orto irriguo arborato; orto frutteto; orto pezza e fosso; vigneto; vigneto irriguo; vigneto arborato; vigneto per uva da tavola; vigneto frutteto; vigneto uliveto; vigneto mandorleto; uliveto; uliveto agrumeto; uliveto ficheto; uliveto ficheto mandorleto; uliveto frassineto; uliveto frutteto; uliveto sommaccheto; uliveto vigneto; uliveto sughereto; uliveto mandorleto; uliveto mandorleto pistacchieto; frutteto; frutteto irriguo; agrumeto; agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci); agrumeto irriguo; agrumeto uliveto; aranceto; carrubeto; castagneto; castagneto da frutto; castagneto frassineto; chiusa; eucalipteto; ficheto; ficodindieto; ficodindiedo mandorlato; frassineto; gelseto; limoneto; mandorleto; mandorleto ficheto; mandorleto ficodindieto; mandarineto; noceto; palmeto; pescheto; pioppeto; pistacchieto; pometo; querceto; querceto da ghianda; saliceto; salceto; sughereto. Quinta fascia: canneto; cappereto; noccioleto; noccioleto vigneto; sommaccheto; sommaccheto arborato; sommaccheto mandorleto; sommaccheto uliveto; bosco ceduo. Sesta fascia: vivaio; vivaio di piante ornamentali e floreali; giardini; orto a coltura floreale; orto irriguo a coltura floreale; orto vivaio con coltura floreale. |
| Tabella 2
----> Vedere tabella a pag. 15 della G.U. <---- |
| Tabella 3
----> Vedere tabella a pag. 16 della G.U. <---- |
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