IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 10 dicembre 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto nel regolamento interno l'art. 3-bis;
Decreta:
Dopo l'art. 3 e' inserito l'art. 3-bis formulato come segue: «Art. 3-bis (Elezione di componenti e funzionamento della sezione disciplinare). - Subito dopo l'elezione del vicepresidente il Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei componenti supplentidella sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003, n. 262. Nel caso in cui il vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possano per qualsiasi causa presiedere la sezione disciplinare la presidenza e' assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data, per voti riportati e, a parita' di voti dal piu' anziano di eta'. Il presidente della Sezione disciplinare, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi». Roma, 18 dicembre 2003
CIAMPI p. Il segretario generale del Consiglio superiore della Magistratura: Pratis |