Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2003, n. 359
Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.
 
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno 2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2359):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 1° luglio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente, il 17 luglio 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio 2003 e il
23 settembre 2003.
Relazione scritta presentata il 1° ottobre 2003 (atto
n. 2359-A - relatore sen. Bonfietti).
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4352):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I,
V, VII, VIII, IX, X, e XII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
22 ottobre ed il 12 novembre 2003.
Esaminato in aula il 27 novembre e approvato, il 2
dicembre 2003.
 
ALLEGATO
V PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo di Malta

qui di seguito denominati le Parti Contraenti, spinti dal comune desiderio di intensificare le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione economica e culturale esistenti tra i due Paesi e di favorire le condizioni per un rapido ingresso di Malta nell'Unione Europea, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica Italiana, con l'intento di assicurare un contributo diretto al continuo miglioramento delle condizioni economiche sociali e culturali di Malta nella prospettiva della sua integrazione nell'Unione, mette a disposizione del Governo maltese contributi a dono fino ad un importo globale di 75 milioni di Euro, dilazionato nel triennio 2003-2005. 2. Tali contributi saranno utilizzati per il finanziamento di programmi e di progetti nei settori economico, culturale e sociale, individuati di comune accordo dalle Parti sulla base delle proposte presentate da Malta ed elencati al seguente articolo 2. 3. Nella prospettiva di una rapida integrazione di Malta nell'Unione Europea, le Parti Contraenti si impegnano altresi' ad intensificare la cooperazione su una base di continuita' nei settori dei trasporti e della lotta all'inquinamento, e di proseguire i negoziati per la conclusione di accordi nei settori della conservazione dei beni artistici, della protezione degli investimenti, della vigilanza e collaborazione in mare e del turismo. 4. Essi inoltre si adopereranno per promuovere iniziative volte ad agevolare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra imprese dei due Paesi, con particolare riguardo a quelle di settori economici maggiormente orientati all'esportazione e capaci di creazione di nuove opportunita' di impiego.

ARTICOLO 2

1. I fondi a cui si fa riferimento all'articolo 1 saranno messi a disposizione della Parte Maltese per un ammontare di 35.000.000 Euro per l'anno 2003, per un ammontare di 30.000.000 Euro per l'anno 2004 e di 10.000.000 Euro per l'anno 2005. Essi saranno utilizzati per contribuire alla realizzazione dei seguenti progetti nei settori sottindicati: Infrastrutture 1.1 Programma di ammodernamento della rete stradale; 1.2 Impianto del sistema fognario del Nord di Malta; Cultura e Formazione 1.3 Cattedra Italiana per il Mediterraneo e Studi sull'Unione uropea; 1.4 Borse di studio per studenti maltesi; 1.5 Restauro dell'oragano del XVI secolo della Co-Cattedrale di San Giovanni; 1.6 Restauro della Cappella d'Italia nella Co-Cattedrale di San Giovanni; Tutela dell'Ambiente 1.7 Installazione di un impianto di raccolta ed incenerimento al mattatoio statale; Sicurezza alimentare 1.8 Impianto di macellazione ed imballaggio della carne; 1.9 Impianto di selezione e di conservazione a freddo; Controllo marittimo 1.10 Rafforzamento delle capacita' maltesi di controllo marittimo; Sanita' 1.11 Pianificazione, fornitura ed installazione di equipaggiamento per l'Ospedale Mater Dei; 1.12 Fornitura di un sistema informatico all'Ospedale Mater Dei; 1.13 Ricerca nel campo della salute sulla sanita' mentale. 2. I progetti sopraelencati saranno sottoposti dalle due Parti ad una valutazione tecnico-economica, i cui eventuali oneri, che non potranno eccedere 1'1% del valore complessivo del contributo italiano al singolo progetto e che non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare massimo di 50.000 Euro per ciascuno di essi, saranno a carico delle risorse finanziarie del presente Protocollo. Tale percentuale potra' essere elevata fino a non oltre il 4% nel caso di progetti per i quali il contributo italiano non superi i 600.000 Euro. 3. La Parte italiana indichera' alla Parte maltese Istituzioni ed Enti che potranno fornire tale forma di assistenza tecnica, le cui modalita' saranno concordate dalle due Parti per via diplomatica, unitamente agli aspetti attuativi dei programmi e dei progetti da finanziare, alle modalita' del relativo monitoraggio, nonche' alle relative assegnazioni ed al calendario dei rispettivi pagamenti in base alle fasi di esecuzione degli stessi. Tali elementi formeranno oggetto di uno o piu' Scambi di Note tra i due Ministeri degli Affari Esteri da finalizzare al piu' presto e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Con lo stesso strumento verranno concordate eventuali successive variazioni relative ai pagamenti dei progetti, entro i termini previsti dall'articolo 4. 4. Il Governo Maltese si impegna a fornire annualmente al Governo Italiano una relazione riguardante i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo ai dati tecnico-economici del loro avanzamento. 5. Le due Parti si adopereranno per far si' che, al termine dell'attuazione dei progetti previsti dal presente Protocollo, la cooperazione con essi avviata possa essere continuata in forme e con modalita' diverse, piu' confacenti ai nuovi piu' stretti rapporti che potranno svilupparsi tra i due Paesi nell'ambito dell'adesione di Malta all'Unione Europea.

ARTICOLO 3

1. I fondi del presente Protocollo saranno erogati a rimborso dei pagamenti gia' effettuati dall'Amministrazione maltese nei confronti degli aventi diritto sulla base dei programmi e dei progetti concordati, a fronte di idonea documentazione, certificata o convalidata dalle competenti Autorita' maltesi ed attestante l'avvenuta, regolare esecuzione del programma o del progetto o, quando previsto, delle relative fasi, come definito nello Scambio di Note di cui all'articolo 2. Il Governo Italiano non rimborsera' spese che non siano rispondenti al presente Protocollo, agli Scambi di Note di cui al precedente articolo 2 o ad altri obblighi internazionali che vincolino entrambe le Parti. 2. Per quanto riguarda i progetti che si realizzano mediante l'esecuzione di opere o la fornitura di servizi, una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 puo' essere assegnata per coprire le spese locali per, opere e lavori sostenute dall'Amministrazione maltese nel rispetto dei programmi e dei progetti concordati. Tuttavia, nel caso di opere che prevedono un particolare contributo della manodopera ovvero dei materiali disponibili a Malta, tale quota potra' essere estesa fino al 30% dei suddetti fondi. 3. Per la stessa categoria di progetti, una volta perfezionato il relativo contratto, potra' essere erogato, dietro espressa richiesta delle Autorita' maltesi, un anticipo fino ad un massimo del 20% del contributo italiano totale al progetto secondo modalita' che saranno specificate nello Scambio di Note di cui all'Articolo 2. 4. L'assegnazione dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti saranno effettuate dalle Autorita' maltesi secondo le proprie leggi e regolamenti.

ARTICOLO 4

Le somme assegnate ai progetti di cui all'articolo 1, che non vengano effettivamente erogate nell'anno corrispondente, possono essere utilizzate negli anni seguenti per gli stessi progetti, a condizione che le relative variazioni dei tempi di pagamento siano concordate, con le modalita' di cui all'articolo 2, terzo paragrafo, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di riferimento, ed in ogni caso entro il 31 dicembre del 2005.

ARTICOLO 5

1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica all'uopo previste. 2. Il presente Protocollo potra' essere denunciato per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del presente Protocollo prima della sopracitata denuncia saranno comunque prese in esame ed onorate entro il 31 dicembre 2005, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, primo paragrafo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma, il 20/XII/2002 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo di Malta
della Repubblica Italiana

(firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
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