Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 360
Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Partecipazione italiana
all'Esposizione universale di Aichi del 2005).
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgera' ad Aichi dal 25 marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005).
2. Per le finalita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro 5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno 2005.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
ART. 2.
(Commissariato generale).
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
 
ART. 3.
(Commissario generale).
1. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893.
3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
 
ART. 4.
(Termini e modalita' di presentazione
del preventivo di spesa e del rendiconto finale).
1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attivita' da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto e' trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.
 
ART. 5.
(Segretario generale).
1. Il Segretario generale del Commissariato e' nominato tra i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
 
ART. 6.
(Struttura di supporto del Commissario generale).
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del supporto di:
a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attivita' produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;
b) cinque unita' di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche». Si trascrive l'art. 1, comma 2:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amminitrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
ART. 7.
(Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001").
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale puo' avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.



Nota all'art. 7:
- La legge 10 agosto 2000, n. 252, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2000, n. 210, reca:
«Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998,
relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".». Si
trascrive l'art. 2:
«Art. 2 (Modalita' di esecuzione del memorandum). - 1.
Il Ministero degli affari esteri, ai fini della
realizzazione delle iniziative previste dal memorandum
d'intesa, puo' partecipare quale fondatore alla Fondazione
"Italia in Giappone 2001".
2. Il Ministero del commercio con l'estero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'art. 10
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono
partecipare alla Fondazione di cui al commna 1 quali
promotori.
3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e
locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma
1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle
iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'art.
1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le
iniziative medesime.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal
memorandum d'intesa di cui all'art. 1, in particolare per
il finanziamento delle attivita' relative alle
manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001",
che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso
memorandum, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.500
milioni di lire per il triennio 2000-2002.».



 
ART. 8.
(Incarichi di consulenza).
1. Il Commissario generale e' autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'.
2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.
 
ART. 9.
(Trattamento economico).
1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Segretario generale e il direttore amministrativo-contabile sono collocati per la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo-contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico. Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennita', che non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.
3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.



Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1958, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1958, n. 139, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».



 
ART. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.
 
ART. 11.
(Candidatura della citta' di Trieste
per l'Esposizione riconosciuta 2008).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2004 per le operazioni promozionali, anche collegate all'informazione, della candidatura di Trieste a citta' ospitante dell'Esposizione riconosciuta 2008, nonche' di sostegno alle attivita' del Bureau international des expositions (BIE).
 
ART. 12.
(Deroga all'articolo 26 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in deroga all'articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



Nota all'art. 12:
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento
ordinario, reca: «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione». Si trascrive l'art. 26, comma 1:
«Art. 26 (Costituzione e partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni in Italia e all'estero). - 1. Il
Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli
istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della
Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli
interventi di promozione culturale all'estero, ad
associazioni o fondazioni in Italia e all'estero,
finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri
apporti di capitale, per la realizzazione di grandi
progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di
diffusione e promozione della lingua italiana e delle
tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere
che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero
degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai propri conferimenti ...».



 
ART. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari complessivamente ad euro 333.980 per l'anno 2003, ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 333.980 per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2600):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 25 novembre 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il
10 dicembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4552):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede legislativa, il 17 dicembre 2003 con
pareri delle commissioni I, V, X e XI.
Esaminato dalla III commissione e approvato il
17 dicembre 2003.
 
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