Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 novembre 2003 |
Revoca dei decreti ministeriali 15 febbraio 1999, n. 30908 e 27 luglio 2000, n. 32924, relativi al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. (Decreto n. 35403). |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30908 con il quale la ditta Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l., con sede legale in Lugo di Romagna (Ravenna), via Amendola n. 40, e' stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 32924 con il quale la suddetta ditta e' stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nel settore di attivita' «patologia vegetale» unitamente a quelli gia' indicati al comma 1, dell'art. 1, del decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30908; Visto il decreto legislativo n. 300/1999; Vista l'istanza presentata in data 7 maggio 2003 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari; Decreta: Articolo unico 1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l., con sede legale in Lugo di Romagna (Ravenna), via Amendola n. 40, con decreto ministeriale 15 febbraio 1999. n. 30908 e decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 32924, e' revocato. 2. I decreti ministeriali 15 febbraio 1999, n. 30908 e 27 luglio 2000, n. 32924 di cui al comma 1 sono abrogati. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2003 Il direttore generale: Abate |
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