Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2003
Distillazione facoltativa dei vini, di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2001 sull'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;
Considerata la necessita' di consentire l'applicazione della normativa comunitaria che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo;
Considerata l'opportunita' di avvalersi della possibilita' prevista al paragrafo 7 dell'art. 63-bis del regolamento (CE) n. 1623/00 che riconosce agli Stati membri la facolta' di approvare parzialmente i contratti o le dichiarazioni sostitutive;
Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza Stato-regioni nella riunione del 13 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. I contratti di distillazione di vini da tavola e le dichiarazioni sostitutive per la distillazione dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 sono presentati dai produttori agli organismi designati dalle regioni e province autonome entro i termini previsti dall'art. 63-bis del regolamento CE n. 1623/00.
2. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della facolta' prevista al paragrafo 7 dell'art. 63-bis del regolamento (CE) n. 1623/00, che consente l'approvazione parziale dei contratti o delle dichiarazioni per la distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99, prima del 25 gennaio.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero per le politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generate per le politiche agroalimentari - pagr. IX - di essersi avvalsi della facolta' prevista al paragrafo precedente ed inviano entro il giorno 15 di ciascun mese il numero dei contratti e delle dichiarazioni ed i volumi di vino che hanno formato oggetto nel mese precedente di approvazione parziale.
4. Con successivi provvedimenti adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - sono emanate le disposizioni per l'attuazione della distillazione facoltativa prevista all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 267
 
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