Con il decreto ministeriale 14 novembre 2003, in corso di emanazione, le amministrazioni regionali e le province autonome possono autorizzare l'approvazione anticipata dei contratti per la distillazione facoltativa del vino prevista all'art. 29 del Reg. (CE) n. 1493/1999. Com'e' noto, tale facolta' e prevista dal paragrafo 7 dell'art. 63-bis del Reg. (CE) n. 1623/2000 e, in concreto, consiste nella possibilita' di approvare, prima del 25 gennaio 2004, i contratti della distillazione di cui trattasi, su richiesta dell'interessato e nel limite massimo del 40% del volume di vino oggetto del contratto. Al fine di consentire la corretta gestione della misura e di comunicare alla Commissione UE i volumi di prodotto che hanno formato oggetto dei contratti, si ribadisce, cosi' come previsto nella nota F/2178 del 23 settembre 2003 e nel comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2003, che gli uffici periferici preposti dalle regioni e province autonome alla ricezione ed approvazione dei contratti devono comunicare: a) entro e non oltre il 7 gennaio 2004, i dati relativi al contratti e/o dichiarazioni presentati entro il termine ultimo previsto del 31 dicembre 2003 sulla base del Modello A allegato alla precitata nota n. F/2178; b) entro e non oltre il 1° marzo 2004 i volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati fino al 15 febbraio 2004 secondo il modello B) allegato alla presente nota. A tale proposito, si fa presente che il modello B) riguarda il vino oggetto di approvazione complessiva e totale. Nel caso in cui le regioni e province autonome ritengano di avvalersi della possibilita' di procedere all'approvazione parziale anticipata (par. 7, 63-bis, Reg. (CE) n. 1623/2000), gli uffici periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano: 1. entro e non oltre il 15 gennaio 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 31 dicembre 2003 secondo il modello C) allegato alla presente nota; 2. entro e non oltre il 15 febbraio 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 24 gennaio 2004 secondo il modello D) allegato alla presente nota. La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2004 (lettera a) deve contenere i volumi di vino approvati anticipatamente e parzialmente di cui ai precedenti punti 1. e 2. Analogamente, la comunicazione di cui alla precedente lettera b) riguarda il volume di vino approvato totalmente, ivi compresi, quindi, le quantita' approvate parzialmente ed anticipatamente. Per ulteriore chiarimento si fornisce un esempio: un produttore presenta, il 30 dicembre 2003, un contratto per 1000 hl il 5 gennaio 2004 ne chiede l'approvazione parziale anticipata per il 30%. Gli uffici preposti alla presentazione ed alla approvazione del contratti effettuano le seguenti comunicazioni sugli appositi modelli allegati alla presente e debitamente compilati con le altre informazioni richieste (ragione sociale, partita I.V.A., numero contratto): entro il 7 gennaio 2004: il Modello A con l'indicazione del totale presentato 1000 hl; entro il 15 febbraio 2004: il Modello D con l'indicazione del parziale approvato: 300 hl; entro il 1° marzo 2004: il Modello B con l'indicazione del totale approvato: 1000 hl. L'esempio riguarda il caso di un produttore che rispetti tutte le condizioni prescritte per l'approvazione e non vi siano comunicazioni di riduzione da parte della Commissione UE. Si ribadisce che tutte le comunicazioni devono pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377), entro le date indicate, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma. I volumi di vino che non hanno formato oggetto di comunicazione pervenuta entro i termini previsti non sono presi in considerazione per l'accesso alla misura e, quindi, non possono beneficiare degli aiuti previsti. Restano confermate le altre disposizioni contenute nella piu' volte citata nota F/2178 del 23 settembre 2003. |