Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2003
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;
Vista la motivata richiesta della regione Puglia;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. La regione Puglia puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati:
Cloriti 1,3 mg/l e Trialometani 60 \mug/l per tutto il territorio regionale per la durata di un anno;
Cloriti 1,8 mg/l e Trialometani 80 \mu g/l per le province di Foggia e Brindisi per la durata di sei mesi.
2. Per tali parametri dovranno essere intensificate le analisi applicando una frequenza quindicinale su tutto il territorio pugliese e settimanale nelle province di Foggia e Brindisi.
3. Entro il 28 febbraio 2004 l'Acquedotto Pugliese e' tenuto a presentare la documentazione dettagliata degli impianti di trattamento, dei trattamenti effettuati, della rete acquedottistica e dei dati analitici (completi delle date di effettuazione) riferiti almeno all'ultimo biennio e la loro trasposizione cartografica «monte-valle».
4. Entro il 30 aprile 2004 l'Acquedotto Pugliese e' tenuto a presentare un nuovo piano di rientro, completo di nuovo calendario dei lavori, della stima dei costi e della copertura finanziaria riferito all'abbattimento dei valori dei parametri Cloriti e Trialometani nelle province di Foggia e di Brindisi, finalizzato ad un preciso cronoprogramma che riduca in tempi brevi i suddetti inquinanti.
5. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
6. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.
 
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le Autorita' d'Ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualita' delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che e' parte integrante del Piano d'Ambito.
3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformita' alle misure adottate dalle Autorita' d'Ambito, necessari al ripristino della qualita' delle acque.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2003, n. 31.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la regione trasmettera' al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone