Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DECRETO 24 dicembre 2003
Aumento della quota annua di iscrizione all'albo professionale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi professionali, in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della citata legge n. 1612/1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 e, in particolare, l'art. 42 che stabilisce che i fondi per le spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre spese di amministrazione sono costituiti, tra l'altro, con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998, che ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a L. 700.000 la predetta quota annuale;
Visti gli articoli 23 e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno rispettivamente istituito il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la richiesta di cui alla nota n. 1762 del 9 settembre 2003, del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, volta ad ottenere l'aumento della quota annua d'iscrizione all'albo professionale a Euro 450,00 a decorrere dal 1° gennaio 2004;
Ritenuta la necessita' di aumentare la quota di iscrizione all'albo professionale in considerazione delle esigenze di qualificazione professionale della categoria;
Decreta:
Art. 1.
1. La quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e dell'art. 42 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, gia' fissata in L. 700.000 (Euro 361,52) dal decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1998, e' elevata a Euro 450,00 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 
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