Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2003
Modifica della voce 16 della tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale consente la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica per il personale addetto a determinate attivita';
Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile, n. 66, il quale consente l'individuazione delle attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dello stesso articolo che non siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile la deroga sul riposo domenicale e settimanale;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 sostituendo alla voce n. 16, in ordine alla natura dell'attivita', la dizione «Produzione di acque minerali, artificiali e affini» con «Produzione di acque minerali naturali, di acque di sorgente e di bevande analcoliche a base di acqua e affini» e, relativamente alle operazioni per le quali e' concessa la deroga, la dizione «Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto alle operazioni addetto alla fabbricazione, all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione» con «Per il personale addetto alla fabbricazione, al confezionamento, alla spedizione e alla distribuzione»;

Decreta:

La voce 16 della tabella II annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e' modificata nel seguente modo:

=====================================================================
| | Operazioni per le quali e' Numero| Natura dell'attivita' | concessa la deroga =====================================================================
| |Per il personale addetto alla
|Produzione di acque minerali |fabbricazione, al
|naturali, di acque di sorgente|confezionamento, alla
|e di bevande analcoliche a |spedizione e alla
16 |base di acqua e affini. |distribuzione.

Il presente decreta sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2003
Il Ministro: Maroni
 
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