Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003
Proroga della validita' delle tariffe e delle opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia elettrica e per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 164/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2002, n. 153/02;
la deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 30/03;
Considerato che:
l'art. 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/2003, stabilisce che l'Autorita' definisca entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e di distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, indicando altresi' i criteri ai quali l'Autorita' e' chiamata ad attenersi;
la deliberazione n. 30/03 prefigura la definizione dei provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica, per il secondo periodo di regolazione, entro il 31 dicembre 2003;
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 30/03, in data 12 novembre 2003 e' stato diffuso un secondo documento di consultazione, che tiene conto dei criteri di cui al primo alinea;
in esito a tale consultazione, conclusasi il 12 dicembre 2003, sono stati forniti nuovi e rilevanti elementi di valutazione che richiedono ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorita' e che potrebbero rendere necessaria la diffusione di un ulteriore documento per la consultazione;
Ritenuto che sia opportuno:
prorogare, nelle more dell'adozione della definizione dei provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica per il secondo periodo di regolazione, la validita' delle tariffe e delle opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio 2004;
per esigenze di certezza del sistema tariffario, ai fini della verifica del vincolo V1 per l'anno 2003 il periodo di riferimento per il calcolo di ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari debba comprendere il mese di gennaio 2004.
Delibera:
Di prorogare la validita' delle tariffe e delle opzioni tariffarie di cui alla parte II dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: Testo integrato), in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio 2004.
Di prevedere che, ai fini delle verifiche del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003, di cui all'art. 7 del Testo integrato, i ricavi ammessi e i ricavi effettivi rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi eccedentari siano calcolati con riferimento al periodo 1° gennaio 2003 - 31 gennaio 2004.
Di prevedere che, per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 gennaio 2004, ai fini dell'applicazione del comma 6.1 del Testo integrato, si considerino i ricavi effettivi del mese di gennaio 2004, destinati a confluire nel bilancio di esercizio 2004.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Milano, 23 dicembre 2003
Il presidente: Ortis
 
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