Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 366
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 2 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed, in particolare, l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «e delle attivita' culturali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposiziooi sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai princi¨pi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei
Ministeri».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante:
«Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24).
- Il decreto del Presidente della Repubblica, 24 marzo
1995, n. 166, recante: «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 maggio 1995, n. 111.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante:
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- L'art. 11 e l'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
sono i seguenti:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fmi della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscnzione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.
Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e Iorganizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche; enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e' il
seguente:
«Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del
servizio universale conformemente alla normativa
comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al
termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio
universale e organizza un sistema di controllo periodico
delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla
separazione contabile tra i diversi servizi in relazione
all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese
terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria
siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita' di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a
realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in
condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio
universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate
a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito della gestione del
servizio universale siano date pubblicamente agli utenti
informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
particolare per quanto riguarda le condizioni generali di
accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per
l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel
servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali
per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di
applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con
le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti
titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di «numero significativo di
persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera h) e ne cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed
il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i
sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore
del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del
servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale
delle informazioni relative al numero di reclami e al modo
in cui sono stati gestiti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Per la legge 6 luglio 2002, n. 137, vedi nota al
titolo.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 172.
- L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma
1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei
piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata
in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria
di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle
esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare,
ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro
il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
di cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230
unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla distribuzione per profili professionali delle predette
unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili
professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel
limite del numero dei posti dell'organico vigente come
incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei
relativi oneri complessivi previsti dal presente comma.
Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento
di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si
provvede, nella misura del 75 per cento, mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre
2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti
eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del
20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della
dotazione organica sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di
7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a
decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale
operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti
procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In
relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad
incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle
capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811
unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le
parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico».
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della
carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
professionali e alle relative federazioni nonche' al
comparto scuola, per il quale trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le
regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del
Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole
del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo
il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da
garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita,
in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione
superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni
di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni relative al patto di stabilita' interno per
l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle
assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di
cui al presente comnia e' altresi' definito, per le
regioni, per le autonomie locali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, sono individuati per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di
equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La
durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta».
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalitanel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno,
nonche' nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per l'istituto superiore di
sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui
oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da
contratti con le imprese.
14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro
per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di
sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui
all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e'
autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro
per l'anno 2003 in favore dell'istituto nazionale per la
fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma
12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di
personale delle polizie municipali nel rispetto del patto
di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
scaduti nell'anno 2002 o che scadrarmo nell'anno 2003 sono
sospese sino aI 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i
beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003,
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1,
dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
20. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al
31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
anche in deroga alla normativa vigente, procedure
semplificate per potenziare e accelerare i processi di
mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle
pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai comnii 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio di contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione»;
c) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale».
24. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi
dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da
un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. in coerenza con la programmazione del fabbisogno
di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno».
- L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
«Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.
Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
Poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione» e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle Poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma
24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente
per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e
nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i componenti del Consiglio cessano
dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e'
organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con
compiti di proposta nei settori di competenza del
Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della
Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
nel molo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comnia, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- L'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.
Nota all'art. 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi'
come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato e'
il seguente:
«Art. 11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le
prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
governo nel capoluogo della regione assume anche le
funzioni di commissario del governo. (Comma abrogato
dall'art. 10, comma 10, legge 5 giugno 2003, n. 131.)
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
titolare dell'ufficio territoriale del governo, al
riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare la specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli uffici territoriali del governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si
applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle
finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle
attivita' culturali e del Ministero delle comunicazioni;
non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono
attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il
titolare dell'ufficio territoriale del governo e'
coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta
e composta dai responsabili delle strutture periferiche
dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di
governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una
conferenza permanente composta dai rappresentanti delle
strutture periferiche regionali dello Stato.



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni

1. L'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attivita' internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualita' dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attivita' di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attivita' produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.».



Nota all'art. 2:
- L'art. 18 e l'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» sono i
seguenti:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione».



 
Art. 3. Modifiche all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300

1. L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale».
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque cosi' individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».



Note all'art. 3:
- L'art. 2, comma 4 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, recante. «Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n.
253, e' il seguente:
«4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
nomina una commissione coordinata da un esperto in materie
radioelettriche e composta da un esperto designato da
ciascuna delle associazioni piu' rappresentative delle
emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria
pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in
materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e
proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio
delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed
opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni per i problemi attinenti
all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione
alla commissione e' a titolo gratuito.»
- L'Unita' organizzativa del forum internazionale per
lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i
compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del
30 giugno 2000 e' stata costituita con decreto del Ministro
delle comunicazioni 21 dicembre 2001,e successive
integrazioni.
- L'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, concernente: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita» e' il seguente:
«Art. 14 (Composizione). - Il Ministero delle
comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale,
istituisce una commissione consultiva nazionale con il
compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e'
costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'interno».
- L'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.



 
Art. 4. Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e disposizioni connesse

1. L'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi' al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».
2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l'articolo 6 del presente decreto legislativo.



Note all'art. 4:
- L'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- Per l'art. 41, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si vedano note alle premesse.



 
Art. 5.
Centri di responsabilita'

1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilita' nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.
 
Art. 6. Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttivita' del
personale

1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.
2. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 24 settembre 2003
concernente: «Determinazione delle quote di surrogazione
del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e
degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso
degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
prestazioni rese a terzi e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 dicembre 2003, n. 284.
- L'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente:
«10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni
adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'
adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. (omissis)»
- Per l'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si vedano note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
vedano note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
vedano note alle premesse.



 
Art. 7. Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed
entrata in vigore

1. Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.
2. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale sia relativa alle aree funzionali, e' determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il servizio di controllo interno del Ministero con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.
3. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale 27 novembre 1998 e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle
comunicazioni, parte seconda, del 1° febbraio 1999, n. 2.
- Per l'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si vedano note alle premesse.



 
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