Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 dicembre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Lehner Sigrid di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Magister der Philosophiae-Psychologie», conseguito presso l'Universita' di Vienna in data 18 ottobre 1996, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Considerato che con decreto dell'8 novembre 2002 questo Ministero, sulla base della documentazione in atti, aveva respinto la domanda suindicata, in considerazione del fatto che, non avendo conseguito il titolo di «post-graduate», la richiedente non poteva svolgere la professione in Austria in via autonoma nel settore psicologico-sanitario, che costituisce parte integrante e fondamentale della formazione dello psicologo in Italia;
Considerato che avverso detto decreto la sig.ra Lehner ha presentato ricorso dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la provincia di Bolzano, che con sentenza n. 292 del 26 febbraio 2002 ha accolto il ricorso ed ha pertanto annullato il decreto impugnato;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003, che, preso atto della sentenza del T.A.R. Bolzano n. 292/2002, ed in seguito ad approfondito riesame della documentazione in atti, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale della sig.ra Lehner, subordinatamente al superamento di una misura compensativa;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) teoria e tecnica dei tests;
b) psicopatologia:
c) psicologia dinamica;
d) psicologia di comunita';
e) deontologia e ordinamento professionale.
Roma, 16 dicembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel pecedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo-tutor, che dovra' avere un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il tirocinio dovra' essere svolto presso una struttura pubblica, e la sig.ra Lehner dovra' documentare, al termine dello stesso, almeno quattrocento ore di tirocinio effettivamente svolto.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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