Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003 |
Modifica alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03. (Deliberazione n. 155/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 dicembre 2003; Visti: gli articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito: deliberazione n. 151/03); la delibera dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 154/03. Considerato che: la deliberazione n. 151/03 prevede, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive con nota in data 5 dicembre 2003, protocollo n. 4241 (prot. Autorita' n. 31194 del 9 dicembre 2003), nonche' dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, protocollo n. 628 (prot. Autorita' n. 31441 in data 12 dicembre 2003), disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica; con lettera in data 16 dicembre 2003, protocollo n. AD/P2003000395, la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), a precisazione di quanto in precedenza comunicato in materia, ha quantificato il fabbisogno del servizio di interrompibilita', in 1750 MW in tempo reale e 1750 MW con preavviso; con nota in data 17 dicembre 2003, protocollo n. 4358, il Ministro delle attivita' produttive ha inviato all'Autorita' un nuovo schema di decreto recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di decreto) che recepisce le precisazioni fornite dal Gestore della rete con la lettera di cui al precedente alinea, prevedendo una ulteriore assegnazione di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero ai soggetti che assumono l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico. Ritenuto che lo schema di decreto, nella parte richiamata, integri i predetti indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive, rendendo necessaria la modifica della deliberazione n. 151/03. Delibera: Di sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con i seguenti: «2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilita' istantanea, possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, previa rinuncia ai diritti di utilizzo della capacita' di trasporto assegnata, i soggetti assegnatari per l'anno 2004 di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione: a) ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02; b) ai sensi dell'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei limiti di 550 MW. La facolta' di rinuncia deve essere esercitata, in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e a pena di decadenza, entro il giorno successivo a quello di assegnazione della capacita' di trasporto di cui all'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 3. Per il triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 Euro/MWh per: a) la quantita' di energia elettrica importata nell'anno 2003 a mezzo della quota parte della capacita' di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera a), oggetto della rinuncia; b) la quantita' di energia elettrica importabile a mezzo della quota parte di capacita' di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera b), oggetto della rinuncia, determinata convenzionalmente in ragione del grado di utilizzo nell'anno 2003 della complessiva capacita' di trasporto di cui al precedente punto 2, lettera a). La remunerazione e' riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilita' istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.». Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Milano, 17 dicembre 2003 Il presidente: Ortis |
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