Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 12 dicembre 2003
Lavori di collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865 - Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 375).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista la propria ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, con la quale e' stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1999 del programma che stabilisce, tra l'altro, che gli interventi gia' previsti con finanziamento privato, negli stralci numeri 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;
Atteso che con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 e' stato approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento con contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso;
Atteso che con ordnanza n. 132 dell'8 febbraio 1999 e' stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente sono stati fissati i termini relativi alle procedure espropriative;
Vista la propria ordinanza n. 272 dell'8 gennaio 2002, con la quale, da ultimo, e' stato fissato il termine per il compimento delle espropriazioni alla data dell'8 febbraio 2004;
Atteso che l'E.A.F. ha richiesto, con la nota prot. n. 13638 del 3 dicembre 2003 una proroga di dodici mesi dei termini per il compimento delle espropriazioni, per ultimare l'acquisizione di 65 particelle, in quanto l'iter ablativo non si e' ancora concluso a causa del protrarsi dell'approvazione dei frazionamenti, da parte dell'Agenzia del territorio di Cagliari;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;
Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilita' speciale di tesoreria intestata al «presidente della regione - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;
Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;
Ordina:
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per il compimento delle espropriazioni relative ai lavori di «Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi», fissato con l'ordinanza n. 272 dell'8 gennaio 2002 e' prorogato fino all'8 febbraio 2005.
2. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nelle ordinanze n. 132 dell'8 febbraio 1999 e n. 272 dell'8 gennaio 2002.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 12 dicembre 2003
Il sub commissario governativo: Duranti
 
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