Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Interpretazione autentica dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro nonche' in relazione agli articoli 4 e 17, comma 2, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999.

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
- - CGIL-fp/Enti locali (firmato) CGIL (firmato) CISL/FPS (firmato) CISL (firmato) UIL/FPL (firmato) UIL (firmato) Coordinamento sindacale autonomo CISAL (firmato)
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) Federazione Nazionale Enti Locali UGL (firmato)
(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
Consal-Fedenadel, Sal, Quadril,
Sinpa, Ospol) DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti CONFSAL (firmato)
Locali - Camere di commercio-polizia
municipale (Fenal/Confsal, Snalcc/
Confsal, Sulpm/Confsal)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL. CCNL di interpretazione autentica dell'art. 9 comma 3 del CCNL del 31 marzo 1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso CCNL nonche' in relazione agli articoli 4 e 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1° aprile 1999.
Premesso che il Tribunale Ordinario di Torino - sez. lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 6044/00+8889/00, tra Grasso Angelo e il Comune di Torino, nella seduta del 24 febbraio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale le seguenti due questioni:
a) prima questione, riguardante l'interpretazione dell'art. 9, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 in relazione all'art. 21, comma 7 del Contratto Integrativo Aziendale del 3 aprile 2000 del Comune di Torino: «se l'ipotesi di revoca dell'incarico di posizione organizzativa in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi prevista dall'art. 9 del contratto nazionale, ricomprenda in se l'ipotesi di revoca a seguito di motivata relazione di merito su comportamenti prevista all'art. 21 del contratto integrativo.»;
b) seconda questione, riguardante l'interpretazione dell'art. 9 del CCNL 31 marzo 1999 in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso contratto e agli articoli 4 e 17, comma 2, lettera c) del CCNL 1° aprile 1999: «se alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sia o meno consentito introdurre ipotesi di revoca degli incarichi di posizione organizzative ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 9 del contratto nazionale».
Rilevato che le ipotesi per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa prima della scadenza sono chiaramente indicate nell'art. 9, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 e possono essere cosi' riassunte: a) intervenuti mutamenti organizzativi; b) specifico accertamento di risultati negativi. Il successivo comma 4 del succitato art. 9 precisa che «i risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'Ente».
Che il successivo art. 16, comma 2, lettera c) del ripetuto CCNL del 31 marzo 1999 ricomprende nelle materie di concertazione espressamente la definizione, tra l'altro, dei criteri generali per la disciplina del «conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica».
Preso atto che la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e' soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999.
Che con riferimento allo specifico quesito indicato nella lettera a), nella particolare fattispecie in esame non viene in considerazione un dubbio interpretativo sui contenuti e sulla effettiva portata di una clausola contrattuale nazionale e cioe' dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 in materia di revoca dell'incarico, ma piuttosto un diverso problema giuridico di valutazione della sussistenza di un corretto rapporto tra fonti contrattuali di diverso livello.
Ritenuto che, non rientri nelle prerogative delle parti negoziali di livello nazionale di valutare l'esistenza di un eventuale contrasto tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello decentrato integrativo, ne' di dichiararlo o di farlo dichiarare, anche in vista della prevista sanzione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Che per quanto riguarda la seconda questione di cui alla lettera b), essendo da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal contratto nazionale.
Che conseguentemente alle indicazioni del punto precedente appare non rilevante la prima questione indicata nella lettera a) sulla riconducibilita' della «motivata relazione di merito» sui comportamenti alla ipotesi di «accertamenti di risultati negativi».
Tutto quanto sopra valutato le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nel testo che segue:
Art. 1.
1) E' pienamente confermata la disciplina della revoca degli incarichi per le posizioni organizzative contenuta nell'art. 9, commi 3 e 4, del CCNL del 31 marzo 1999.
2) E' altresi' confermata la disciplina delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, contenuta negli articoli 16 del CCNL del 31 marzo 1999 e 4 del CCNL del 1° aprile 1999, e di quelle oggetto di concertazione, contenuta negli articoli 8 del CCNL del 1° aprile 1999 e 16, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999.
 
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