Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2003
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
siccita' dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona e Vicenza;
grandinate 9 luglio 2003 nella provincia di Treviso;
grandinate 28 agosto 2003 nella provincia di Treviso;
grandinate 28 agosto 2003 nella provincia di Padova;
Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle gelate dal 7 al 10 aprile 2003 nelle province di Rovigo, Verona e Vicenza;
Visto il decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle grandinate del 2 giugno 2003 in provincia di Treviso e del 4 luglio 2003 in provincia di Vicenza;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
Belluno: siccita' dal 1° aprile 2003 al 31 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Alano di Piave, Arsie', Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas;
Padova: siccita' dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo;
Padova: grandinate del 28 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Padova, Stanghella, Vigonza, Villanova di Camposampiero;
Rovigo: siccita' dal 20 maggio 2003 al 10 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 18 settembre 2003 richiamato nelle premesse;
Treviso:
siccita' dal 1° maggio 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nell'intero territorio provinciale con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 2 giugno 2003, nei territori delimitati con decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse;
grandinate del 9 luglio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave;
grandinate del 28 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Quinto di Treviso, Zero Branco;
Venezia: siccita' dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fosso', Gruaro, Iesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorze', Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo;
Verona: siccita' dal 1° maggio 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brenzone, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Concamarise, Costermano, Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Malcesine, Minerbe, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Rovere' Veronese, Roveredo di Gua', Salizzole, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 18 settembre 2003 richiamato nelle premesse;
Vicenza: siccita' dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carre', Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreti 18 settembre 2003 e 27 ottobre 2003 richiamati nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: Alemanno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone