Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 dicembre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Mihalcea Cristina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' la disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Mihalcea Cristina Maria, nata il 1° luglio 1968 a Bacau (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di chimico conseguito in Romania, come attestato dalla Universita' statale «Al. I. Cuza» di Iasi con il diploma di laurea rilasciato in data 11 luglio 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di chimico;
Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nelle note dell'ambasciata d'Italia a Bucarest di aprile e settembre 2003;
Considerato inoltre che la sig.ra Mihalcea possiede esperienza professionale maturata dal 1998 al 2001, come documentato in atti;
Rilevato che la richiedente ha ottenuto il riconoscimento del titolo accademico rumeno con la corrispondente laurea italiana in chimica in data 22 gennaio 2003, come certificato dalla Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum»;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma con validita' fino al 3 dicembre 2007, per motivi familiari;
Decreta:
Alla sig.ra Mihalcea Cristina Maria, nata il 1° luglio 1968 a Bacau (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 23 dicembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
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