Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 dicembre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Azevedo Lilia Adriane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Azevedo Lilla Adriane nata l'8 dicembre 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Brasile, rilasciato dalla «Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre in data 19 luglio 1991, al fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e della attivita di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 12° Regiao» di Florianopolis (Brasile), come attestato nel certificato dell'11 luglio 2003;
Preso atto che la sig.ra Azevedo e', altresi', in possesso del diploma di laurea in psicologia - I. Psicologia clinica e di comunita', conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 dicembre 2001;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia, che la conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla questura di Roma in data 20 febbraio 1998, rinnovato il 14 luglio 2003 e valido fino al 14 luglio 2004;
Decreta:
Alla sig.ra Azevedo Lilla Adriane, nata l'8 dicembre 1966 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
Roma, 23 dicembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone