Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 novembre 2003
Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma 2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore dei decreti previsti nel medesimo comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;
Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;
Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizione automobilistiche e di motociclismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002, con i quali e' stata disposta, in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle scommesse sugli esiti dei primi tre gran premi del campionato del mondo di Formula 1;
Visti i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 4 aprile 2002 e 21 gennaio 2003, con i quali e' stata consentita, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;
Visto l'art. 39, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo il quale con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo i principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40 per cento delle somme raccolte;
Considerato il favorevole andamento per l'anno 2003 della raccolta delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal CONI;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta delle giocate relative alle scommesse in parola attivata con i provvedimenti sopra elencati;
Decreta:
Art. 1.
E' consentita, per l'anno 2004, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto-legge n. 269 citato nelle premesse, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonche' da parte di ulteriori concessionari che possono essere individuati dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:
a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;
b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 52
 
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