Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337
Testo del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento. (( 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un'invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro. ))

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno. (( 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
la famiglia di colui che perda la vita per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di
piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine
fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della
presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un
assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993
milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui
all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952
milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata
legge 20 ottobre 1990, n. 302:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
 
Art. 2.
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, (( e successive modificazioni, )) all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente degli articoli 1 e 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 e' riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 (Per l'argomento v. nelle note
all'art. 1):
«Art. 8 (Rivalutazione dei benefici). - 1. Gli assegni
vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una
automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di
inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei
dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono
rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della
corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni
privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di
polizia):
«Art. 3. - La misura della speciale elargizione a
favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di
polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio
1968, n. 101, e' elevata a lire 10.000.000.
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma
s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente
legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche'
quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di
eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e
dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni
di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di
attivita' di soccorso.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di
categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del
dovere o di azioni terroristiche):
«Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo
forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza,
al personale del Corpo di polizia femminile, al personale
civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e
di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze
armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di
soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto
effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed
alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non
inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego,
e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100
milioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva
e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi
armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o
caduti in servizio e dei loro superstiti):
«Art. 5. - Ai superstiti dei militari di cui al
precedente art. 1 nonche' di quelli in servizio permanente
o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in
servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione pari a
quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime
del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e
successive integrazioni e modificazioni.».
 
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a
causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai
destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione
dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.».
- Per il testo vigente dell'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
v. nelle note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407,
v. nelle note all'art. 1.
 
Art. 4. (( 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
n. 2, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«Art. 7. - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
«Art. 11-ter - (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone