Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 ottobre 2003
Criteri e modalita' della decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e comunicazioni al concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Visto, in particolare, l'art. 215, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia siano determinati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo;
Decreta:
Art. 1.
1. In caso di impugnazione del ruolo, la sospensione amministrativa della riscossione, puo' essere disposta, su istanza dell'interessato, dall'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione, di seguito denominato ufficio, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestamente infondati.
 
Art. 2.
1. La domanda di sospensione della riscossione, sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale della societa' o ente, deve essere presentata all'ufficio personalmente o a mezzo di persona incaricata dal debitore con apposita delega scritta.
2. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La domanda puo' essere sottoscritta e depositata anche dal difensore del debitore, munito di procura.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'inammissibilita' della domanda.
5. Il funzionario addetto all'ufficio attesta il deposito con la indicazione della data e della persona che presenta la domanda.
6. La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda ed appone sulla stessa l'indicazione della data della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui e' pervenuta all'ufficio.
 
Art. 3.
1. La domanda deve contenere:
a) le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o della societa' e le generalita' del legale rappresentante;
b) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
c) l'indicazione della partita di credito cui la domanda si riferisce nonche' gli estremi e la data di notifica della cartella di pagamento;
d) l'esposizione analitica dei motivi addotti a fondamento della richiesta di sospensione della riscossione.
2. Alla domanda devono essere allegati, in copia, la cartella di pagamento, eventuali documenti giustificativi dei motivi addotti nonche' copia dell'atto introduttivo del procedimento di impugnazione del ruolo.
 
Art. 4.
1. L'ufficio dichiara l'inammissibilita' della domanda qualora la stessa non contenga l'esposizione analitica dei motivi sui quali e' fondata ovvero non venga depositata copia degli atti di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 5.
1. Sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione decide il funzionario addetto all'ufficio nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento deve contenere:
a) le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o della societa' e le generalita' del legale rappresentante;
b) la data di presentazione della domanda;
c) l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda di sospensione si riferisce e gli estremi della cartella di pagamento;
d) l'esposizione dei motivi che giustificano la sospensione amministrativa della riscossione ovvero il rigetto o la inammissibilita' della domanda;
e) il periodo per il quale la sospensione viene concessa.
3. Il provvedimento deve contenere, altresi', l'avvertenza che avverso lo stesso puo' essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
4. La domanda dichiarata inammissibile puo' essere riproposta all'ufficio.
5. La domanda rigettata puo' essere riproposta soltanto se risulta fondata su fatti sopravvenuti.
 
Art. 6.
1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione deve essere comunicato, a cura dell'ufficio, alla parte istante o al difensore, al concessionario ed alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Il provvedimento di inammissibilita' o di rigetto deve essere comunicato al debitore o al difensore.
 
Art. 7.
1. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.
2. All'esito del giudizio l'ufficio comunica al concessionario le disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione va effettuata alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.
 
Art. 8.
1. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso e che risultano dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data:
a) di pubblicazione della sentenza di primo grado;
b) di adozione del provvedimento di cancellazione;
c) di scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.
 
Art. 9.
1. Le comunicazioni al debitore o al difensore sono effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le spese postali di spedizione sono poste a carico del debitore.
 
Art. 10.
1. Gli interessi e le spese postali di cui agli articoli 8 e 9 sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione amministrativa della riscossione.
 
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003
Il direttore generale: Mele Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 276
 
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