Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 12 novembre 2003
Tempi e modalita' di invio delle informazioni che le societa' d'ingegneria e le societa' professionali devono trasmettere all'Autorita'. (Deliberazione n. 293).

Riferimento normativo: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
IL CONSIGLIO
Vista la relazione del settore valutazione di processo; Considerato in fatto:
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2000, n. 296, l'Autorita' ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l'invio delle informazioni che i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994 (societa' d'ingegneria e societa' professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l'Autorita' ha stabilito che l'invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001;
Il termine per la richiesta dell'utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1994, era stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le societa' di ingegneria e le societa' professionali che a tale data risultavano gia' costituite, secondo le indicazioni fornite dall'Autorita' con propria comunicazione del 14 febbraio 2001;
Per l'invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall'Autorita' comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all'effettivo invio on line dei dati;
La definizione univoca del termine di scadenza per l'invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali; Ritenuto in diritto:
Al fine di realizzare il casellario informatico delle societa' di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 51, comma 2), requisiti delle societa' di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 53, comma 3, ai fini dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e seguenti modificazioni), requisiti delle societa' professionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore in Euro 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63, comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, articoli 66 e 70), ipotesi di esclusione dalle gare (decreto legislativo n. 157/1955, art. 12, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000);
In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio:
Prende atto delle difficolta' oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente, nell'elaborazione dei dati relativi alle societa' di ingegneria e professionali e delibera che:
tutte le societa' di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994, indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato e/o pubblico e indipendentemente dall'aver svolto o meno, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, attivita' di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, debbono comunicare i propri dati all'Autorita';
tutte le societa' che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, pur essendo accreditate per la trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa, possono ancora inviare i propri dati senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7, dell'art. 4, della legge n. 109/1994, purche' provvedano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;
le societa' gia' costituite alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, che non abbiano ancora richiesto userid e password per l'invio on-line delle informazioni, devono fare detta richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
le societa' di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della loro costituzione;
una volta ricevute le informazioni per l'accesso, ciascuna societa' dovra' trasmettere la propria scheda entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate la userid e la password d'accesso da parte dell'Autorita';
ogni successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in prima istanza dovra' essere comunicata entro trenta giorni dal manifestarsi della variazione stessa;
la mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione della richiesta di userid e password e dei dati informativi da parte delle societa' di ingegneria e professionali comportera' l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 109/1999 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento n. 554/1999;
le modalita' di tramissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono disponibili nell'allegato tecnico di questa deliberazione e pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, sezione «Societa' di ingegneria e professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati.
Roma, 12 novembre 2003
Il presidente: Garri
 
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