Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2003
Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni;
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la direttiva del ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la Nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;
Vista l'attivita' istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del ragioniere generale dello Stato dagli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1° gennaio 2003;
Viste in particolare le risultanze dell'attivita' istrut-toria svolta dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1° gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate nell'unito elenco (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:
fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 7);
fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 6);
fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali (decreto-legge n. 251/1981 convertito in legge n. 394/1981 (art. 2); decreto legislativo n. 143/1998, art. 22, comma 5);
fondo per le agevolazioni dei crediti all'esportazione e investimenti all'estero (legge n. 295/73; legge n. 227/1977; decreto legislativo n. 143/98, capo II);
fondo di rotazione per la gestione e recupero dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 e integrato dal decreto legislativo n. 170/1999;
fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato alle societa' turistiche partecipate dall'INSUD (legge n. 64/1986, art. 6, comma 2, lettera g); decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, art. 9; decreto legislativo n. 96/1993, art. 11);
fondo rotativo per la progettualita' (legge n. 135/1977; legge n. 549/1995, art. 1, comma 54; legge n. 289/2002, art. 70);
fondo di rotazione per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse (legge n. 208/1998).
 
Art. 3.
I seguenti fondi devono essere considerati rotativi, essendo sorretti da speciali disposizioni che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale, l'ordinarieta' della gestione:
fondo per la riscossione di cui al decreto legislativo n. 241/1997 gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione;
contabilita' speciali concernenti «fondi di bilancio» e «fondi di proprieta' dell'I.N.P.S. di cui al decreto legislativo n. 241/1997 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998, art. 2, comma 1, lettera a), gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione;
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993), gestore Banca d'Italia;
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (legge n. 183/1987, art. 5), gestore Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S., IGRUE;
gli specifici interventi previsti dall'art. 7 della legge n. 84/2001, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni.
Roma, 25 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 346
 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 17 - 18 <----
 
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