Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2003
Modalita' di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre, n. 289, e successive modificazioni concernente, tra l'altro, misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni che definisce le tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito;
Visto il comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate;
Visto il comma 13-bis dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13;
Visto il comma 2, lettera h-ter), dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e della compensazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:
1. Il versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' effettuato con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unita' previsionali di base 1.1.10.1. «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931».
2. Il tributo di cui al comma precedente e' versato, per ciascun apparecchio, a titolo di acconto in due rate, la prima contestualmente alla richiesta del nulla osta, la seconda antecedentemente al collegamento in rete previsto dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dall'art. 39, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Per gli apparecchi installati dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'acconto e' pari a complessivi 4.200,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 3.200,00 euro. Per gli apparecchi installati successivamente al 31 maggio 2004 l'acconto e' pari a complessivi 2.700,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 1.700,00 euro.
4. Con apposito decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, saranno regolamentate le modalita' di conguaglio del prelievo erariale unico dovuto per l'anno 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il direttore generale: Tino
 
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