Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 novembre 2003
Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144/1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003. (Deliberazione n. 81/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunita' europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;
Vista la nota 10 ottobre 2003, n. 79/M, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2003, del secondo limite previsto dalla citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2002;
Visto il parere favorevole sul citato secondo programma annuale espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 ottobre 2003;
Prende atto:
che il secondo programma di attuazione relativo al 2003, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legge n. 144/1999 e dal Piano nazionale della sicurezza stradale, promuove le linee di azione con maggiore impatto sui livelli di sicurezza stradale che possono essere avviate immediatamente e favorisce la partecipazione delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali all'attuazione del Piano e quindi al processo di miglioramento della sicurezza stradale;
che il suddetto secondo programma si articola in azioni puntuali di «primo livello», volte ad eliminare le situazioni di maggior rischio sulla viabilita' locale e quindi a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali, ed in azioni sistematiche di «secondo livello» che mirano a migliorare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi, aumentando i tassi di riduzione delle vittime a parita' di risorse impegnate;
che tale programma annuale e' finanziato a carico del secondo limite di impegno quindicennale, pari a 20,658 Meuro a decorrere dal 2002, previsto dalla legge n. 488/1999, cui corrisponde un volume complessivo di investimenti attivabili, tenuto conto delle quote a carico degli enti locali, pari a circa 400 Meuro;
che il 75% di tali fondi sara' gestito direttamente dalle regioni, per attivita' ed interventi di competenza degli enti locali, mentre il 25% residuo sara' gestito dall'Amministrazione centrale per attivita' ed interventi strategici di rilevanza nazionale e per promuovere, prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di monitoraggio regionali;
che il riparto delle risorse tra le regioni sara' effettuato, secondo la tabella allegata al programma, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'80% in base al danno sociale determinato dall'incidentalita' stradale rilevata nelle singole regioni e per il 20% in relazione all'estesa della rete stradale di ogni regione, riservando il 33,33% delle risorse alle regioni meridionali;
che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;
che e' previsto che l'allocazione delle risorse, negli ambiti di competenza centrale o regionale, venga effettuata - in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni - secondo procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri principalmente di priorita', aggiuntivita' e premialita';
che vengono individuati massimali indicativi per le quote di cofinanziamento, a carico dello Stato, degli interventi strategici di competenza centrale, mentre viene lasciata alle regioni, per gli interventi di loro competenza, la possibilita' di modificare tali massimali con motivata decisione, in modo tale da favorire la piu' ampia partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di innovazione che sono essenziali per recuperare il ritardo di sicurezza stradale finora accumulato;
Delibera:
E' approvato il secondo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, e' riferito all'annualita' 2003.
Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:
attivare uno stringente sistema di monitoraggio;
riferire a questo Comitato, entro il 30 settembre 2004, sulle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente.
Roma, 13 novembre 2003 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 136
 
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