Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 ottobre 2003
Iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 6;
Tenuto conto che la Francia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva flumiossazina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;
Considerato che tale relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Considerato che il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame della flumiossazina sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/81/CE e del relativo rapporto di riesame;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Vista la direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/81/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/81/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flumiossazina si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a dodici mesi dalla data di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva flumiossazina e' iscritta, fino al 31 dicembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° gennaio 2003 risultino gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2003, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 30 giugno 2004, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2005.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti flumiossazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 16 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003,

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 218
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 31 della G.U. <----
 
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