Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 10 gennaio 2004, n. 8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4145):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 7 luglio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 28 luglio 2003, con
pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, IX e X.
Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 25 settembre 2003 e
30 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 27 novembre 2003 ed approvato il 2
dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2613):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri e
emigrazione), in sede referente, il 10 dicembre 2003 con
parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri e
emigrazione), in sede referente, il 16, 18 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.
 
ALLEGATO
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE,
DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE
ED ALLO SVILUPPO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito denominati le "Parti": Nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi e consapevoli dell'interesse reciproco a promuovere la cooperazione in campo economico, del settore delle infrastrutture ed industriale; Considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessita' di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilita' tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente, anche nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992); Convinti che i legami di solidarieta' ed amicizia esistenti tra i due Paesi potranno essere intensificati attraverso la cooperazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo; Considerando la necessita' di accrescere la collaborazione in materia economica, nel settore delle infrastrutture, industriale e di cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali; Concordano quanto segue:

PARTE PRIMA
Finalita' della Cooperazione Bilaterale

ARTICOLO I

Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali, delle infrastrutture, dei servizi, la messa in valore di risorse naturali e l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarita' tra enti ed imprese pubbliche e private dei due Paesi al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali,.
ARTICOLO II L'applicazione del presente Accordo Quadro potra' essere effettuata attraverso la sottoscrizione, da entrambe le Parti, di programmi e progetti congiunti specifici nelle distinte aree di cooperazione previste nello stesso.
ARTICOLO III La collaborazione prevista nel presente Accordo dovra' favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, in forma diretta o attraverso progetti infrastrutturali, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti.
ARTICOLO IV Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, ed industriale, le Parti si impegnano a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, favorendole attraverso il sostegno finanziario, tecnologico e gli altri strumenti di cui dispongono, in conformita' con la propria legislazione.
ARTICOLO V Le Parti garantiranno altresi', in conformita' alle rispettive legislazioni vigenti in materia, il quadro giuridico ed economico nel quale i rispettivi investimenti pubblici e privati potranno godere di un trattamento equo ed imparziale.
ARTICOLO VI Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

PARTE SECONDA
Strumenti per Promuovere la Cooperazione

ARTICOLO VII 1. Le Parti si impegnano a realizzare un'adeguata e costante promozione e diffusione delle possibilita' e del potenziale della cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo tra i due Paesi e altresi' incoraggiare l'interscambio di tecnologia e la promozione di progetti congiunti. Ugualmente si impegnano a promuovere e sviluppare tra le altre aree di interesse comune, il Piano Ferroviario Nazionale, e la formazione del personale nel Sistema Ferroviario. 2. Ciascuna delle Parti promuovera' gli investimenti delle proprie imprese nel territorio dell'altra Parte, con particolare riguardo a quelli effettuati dalle piccole medie imprese, dalle istituzioni o imprese generatrici di tecnologia nelle aree previste nel presente Accordo ed anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi. A tal fine: - La Parte italiana e' disposta ad utilizzare sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali. - La Parte venezuelana e' disposta a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, attraverso i mezzi a sua disposizione secondo la propria legislazione. 3. Le Parti si impegnano, in conformita' con quanto previsto dalla propria legislazione, a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tale promozione sara' attuata da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto della normativa prevista negli Accordi Internazionali recepiti sia dall'Italia che dal Venezuela in materia.
ARTICOLO VIII 1. Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere forme di collaborazione ed attivita' nella scienza e nella tecnologia, cosi' come in progetti comuni di' ricerca e sviluppo. 2. A tale scopo le Parti ribadiscono l'importanza che trovino piena applicazione gli strumenti giuridici sottoscritti da entrambe le Parti in materia, in particolare l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato a Caracas il 1° aprile 1987.
ARTICOLO IX Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di procurare valuta attraverso l'esportazione totale o parziale della produzione derivante dall'investimento.
ARTICOLO X Riconoscendo che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgono un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico, le Parti conferiranno una particolare priorita' a quei progetti che utilizzano i cofinanziamenti vincolati con organismi finanziari internazionali o regionali.
ARTICOLO XI Le Parti si consulteranno su possibili iniziative nel settore della Cooperazione allo Sviluppo con particolare riguardo alle possibilita' offerte dalla legislazione italiana e venezuelana ed all'attivita' svolta dalle diverse O.N.G. operanti in questo settore.

PARTE TERZA
Meccanismi Istituzionali

ARTICOLO XII 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Italo-Venezuelana per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sara' sotto la presidenza, per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, per la Parte venezuelana di un Membro di Governo all'uopo designato, o di rappresentanti da loro delegati. 2. Una volta che il Consiglio sara' istituito, si riunira' possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessita'; esso provvedera' a definire un proprio regolamento di funzionamento. 3. Il Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.
ARTICOLO XIII Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di lavoro per gli Scambi e per la Cooperazione Economica ed Industriale presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte Venezuelana dal Ministro per la Produzione ed il Commercio o da rappresentanti da loro delegati, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessita', per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. II Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture gia' esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-venezuelana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).
ARTICOLO XIV Sotto l'egida del Consiglio potra' operare un Comitato Imprenditoriale, composto dai rappresentanti delle realta' economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

PARTE QUARTA
Soluzione delle Controversie tra le imprese delle Parti

ARTICOLO XV 1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e venezuelane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole. 2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro sei (6) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potra' far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in conformita' al menzionato Regolamento. Le procedure saranno definite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

QUINTA PARTE
Disposizioni Finali

ARTICOLO XVI Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni e gli obblighi assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.
ARTICOLO XVII Eventuali divergenze sorte tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
ARTICOLO XVIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure costituzionali.
ARTICOLO XIX 1. II presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di tre (3) anni e sara' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto. La denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data della sua notifica. 2. Il presente Accordo abroga l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica e Industriale, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela a Roma il 19 novembre del 1976. 3. La denuncia del presente Accordo non inficera' i Programmi in esecuzione, anteriori ad essa, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Firma illegibile Firma illegibile

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA BOLIVARIANA
DEL VENEZUELA
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone