Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 dicembre 2003
Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'Ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascuno iscritto per le attivita' espletate;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie da iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, menziona i cantanti lirici e di musica leggera;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;
Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha posto quale finalita' da perseguire la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di cui al citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti;
Rilevato che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle incisioni fonografiche per la produzione di dischi e di altri supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi i compensi spettanti per lo svolgimento di tale attivita' e che, invece, per la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ugualmente impegnata nelle predette incisioni, e' consolidata l'assenza di una contrattazione collettiva di determinazione dei compensi spettanti, con conseguente incertezza circa la base contributiva da applicare;
Rilevato, inoltre, che e' diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione alle attivita' prestate nelle sale di incisione dalla predetta categoria di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati direttamente alle attivita' prestate ai fini delle incisioni;
Considerato che, stante la situazione di fatto sopra illustrata, risulta anche compromessa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389, che consente di individuare la base imponibile facendo riferimento alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ovvero da accordi o contratti individuali qualora ne derivi una base imponibile di importo superiore;
Considerato che solo la predeterminazione di compensi convenzionali per la categoria dei cantanti puo' garantire certezza circa la base su cui applicare i contributi per il finanziamento dell'assicurazione sociale gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonche' maggiore tempestivita' nel pagamento e nella riscossione dei contributi, con conseguente prevenzione del contenzioso;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla fissazione delle retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, quale base imponibile su cui applicare le aliquote contributive per la medesima categoria;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali

1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, relativamente alle attivita' prestate nelle sale di incisione, sono stabilite nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali

1. Dopo un biennio di applicazione, si procedera' alla verifica dell'attuazione del presente decreto e all'adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella.
2. L'adeguamento delle retribuzioni convenzionali sara' successivamente effettuato a scadenze triennali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro: Maroni
 
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LA CATEGORIA DEI CANTANTI DI CUI ALL'ELENCO RECATO DALL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

=====================================================================
| | | | | Contri-
| | | | | buzione
| | | | |sociale su
Numero | | | | Compenso | compenso
supporti | | | Compenso |convenzio- |convenzio-
fonogra- | | Maggiora- | orario | nale per | nale per
fici |Paga base |zioni paga | convenzio |brano (tre | brano
venduti | oraria |base oraria| -nale | ore) | (32,70%) ===================================================================== 1ª fascia:| | | | | da 0 a | | | | | 30.000 | 43| 43| 86| 258| 84 --------------------------------------------------------------------- 2ª fascia:| | | | | da 30.001 | | | | | a 60.000 | 43| 86| 129| 387| 127 --------------------------------------------------------------------- 3ª fascia:| | | | | da 60.001 | | | | | a 200.000 | 43| 172| 215| 645| 211 --------------------------------------------------------------------- 4ª fascia:| | | | | da 200.001| | | | | a 500.000 | 43| 344| 387| 1.161| 380 --------------------------------------------------------------------- 5ª fascia:| | | | | oltre | | | | | 500.000 | 43| 688| 731| 2.193| 717
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone