Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 30 dicembre 2003
Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41, comma 7, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003, concernente il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'art. 4;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernenti i contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet;
Ritenuta l'opportunita', al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all'atto dell'acquisto dal rivenditore dei predetti ricevitori, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuta l'esigenza di avvalersi della collaborazione di Poste Italiane S.p.a., in quanto unico organismo in possesso di una rete per l'erogazione di servizi presente in ogni comune italiano, nonche' di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1. Procedure per l'assegnazione dei contributi per i ricevitori per la
televisione digitale terrestre e la conseguente interattivita'

1. Per l'anno 2004 il contributo statale pari a Euro 150, previsto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di seguito denominata «legge», viene erogato agli abbonati al servizio di radiodiffusione, in regola, per l'anno 2004, con il pagamento del relativo canone di abbonamento, di seguito denominati «clienti», che acquistano o noleggiano, anche con possibilita' finale di acquisto, apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', di seguito denominati «apparecchi». Il contributo per l'acquisto o il noleggio di apparecchi in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
2. Il contributo viene erogato nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed a condizione che la consegna dell'apparecchio avvenga contestualmente alla vendita ovvero al noleggio. Per ciascun cliente non puo' essere corrisposto piu' di un contributo.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, l'apparecchio deve consentire una prestazione di piena interattivita' in chiaro anche da remoto. Le tipologie di apparecchi immessi sul mercato dai produttori ai fini della corresponsione del contributo, devono essere comunicati al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», comprensivi dei numeri seriali identificativi degli apparecchi medesimi, a cura dei produttori stessi. Il Ministero provvede a fornire un codice informatico identificativo per ciascuna tipologia di apparecchio ed a rendere nota e aggiornata la lista dei codici degli apparecchi tramite il proprio sito Internet.
4. Il contributo e' costituito da una riduzione di importo pari a Euro 150 euro, del prezzo complessivo di acquisto o di noleggio, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. Il contributo non puo' in alcun caso superare il prezzo di vendita o di noleggio. Lo sconto sui canoni di canoni di noleggio e' riconosciuto imputandolo a partire dalla prima bolletta.
 
Art. 2.
Adempimenti a carico del distributore

1. Il distributore che intende procedere alla vendita degli apparecchi praticando la riduzione di prezzo di cui all'art. 1, comma 4, compila il foglio elettronico riportato nell'apposito sito Internet del Ministero, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla camera di commercio e manifesta la volonta' di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.
2. Pattuita la vendita con il cliente, il distributore si collega telematicamente con il soggetto di cui all'art. 3, denominato «centro di contatto», ed effettua le seguenti operazioni:
a) si fa identificare;
b) controlla, inserendone il codice fiscale, che il cliente sia in regola per il 2004 con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione e non abbia gia' usufruito del contributo. In caso di riscontro positivo acquisisce fotocopia di un documento di identita' e del codice fiscale del cliente. Nel caso che il cliente dichiari di agire in nome e per conto di un terzo abbonato al servizio di radiodiffusione, inserisce il codice fiscale dell'abbonato e il codice fiscale del cliente che autocertifica di agire in nome e per conto dell'abbonato stesso ed acquisisce fotocopia di un documento di identita' del cliente e di un documento di identita' dell'abbonato;
c) controlla che il seriale identificativo dell'apparecchio sia compreso tra quelli indicati nel sito di cui all'art. 1, comma 3;
d) in caso di esito positivo dei controlli di cui lettere b) e c), effettua l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della fattura indicando il prezzo di vendita ed il corrispettivo pagato dal cliente scontato del contributo e inserisce i relativi dati;
e) trasmette al «centro di contatto», entro il termine e con le modalita' previste, le fotocopie dei documenti di identita', degli scontrini fiscali emessi ovvero delle fatture ordinate per data e per operazione.
3. L'operazione di cui al comma 2 e' automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilita' del fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata e' riconosciuto al distributore un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile dal «centro di contatto». Il relativo importo e' corrisposto mensilmente al distributore secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'operazione di cui al comma 1, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento della somma di Euro 3,00 per ogni operazione, oltre ai normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
5. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa contenente l'aggiornamento del residuo dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, della legge e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento del fondo, con cadenza settimanale.
6. I dati degli utenti beneficiari sono trasmessi, a cura del Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - SAT (Sportello abbonamenti televisivi).
 
Art. 3.
Attivita' del Ministero delle comunicazioni

1. Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, il Ministero si avvale, previa stipula di apposita convenzione sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di Poste italiane S.p.a., denominato «centro di contatto», per quanto concerne:
a) la predisposizione dell'elenco dei clienti beneficiari del contributo, corredato dei relativi dati di riscontro;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie per le procedure di cui all'art. 2, comma 2;
c) il rimborso ai distributori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 2, comma 4;
d) la realizzazione e la gestione del sito necessario allo svolgimento delle propedure di cui all'art. 2, comma 2;
e) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi al fine di soddisfare le richieste dei clienti.
2. Il Ministero provvede, inoltre:
f) ad attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
g) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'erogazione dei contributi.
3. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi saranno trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per lotti di uguale importo in relazione all'andamento di erogazione dei contributi. I lotti successivi al primo saranno erogati ciascuno a seguito dell'avvenuto impiego del precedente. La quota eventualmente non impiegata dell'ultimo lotto sara' riversata all'erario secondo modalita' che saranno tempestivamente comunicate a Poste Italiane S.p.a. dal Ministero.
 
Art. 4. Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per
trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet

1. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, della legge, stabiliti nella misura di Euro 75 per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali gli utenti abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa indicato al medesimo art. 4, comma 2, della legge.
2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a Euro 75 per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003. Nel caso dell'acquisto il contributo e' rinosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.
3. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui all'art. 1 del presente decreto, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore, nei confronti del medesimo utente.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di comunicazioni elettroniche di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che e' stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003. Il provvedimento e' adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2004, provvedera' alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.
 
Art. 5. Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei
contributi erogati

1. A ciascun operatore di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1° dicembre 2003, ai beneficiari propri utenti.
2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3. I lotti, la cui validita' massima e' pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto.
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilita', deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.
5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.
6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 e' inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono piu' assegnati contributi a valere sul lotto in questione.
7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.
8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.
9. Il mandato di pagamento e' unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.
10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 6, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.
11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.
 
Art. 6.
Pubblicita'

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 2, della legge, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.
 
Art. 7.
Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004

Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 25
 
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