Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2004 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003, recante: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonche' alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2003).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle pagine sottoelencate:
alla pag. 38, nel titolo del decreto, dove e' scritto: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione ...», leggasi: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione ...»;
alla pag. 39, nella tabella di cui all'art. 2 del decreto, in corrispondenza della voce 2 «Arsenico», il limite massimo ammissibile, invece di: «0,010 m/L ...», leggasi: «0,010 mg/L ...»;
alla pag. 41, sotto la prima colonna: al ventesimo rigo, dove e' scritto: «... ad un analisi microbiologica ...», leggasi: «... ad una analisi microbiologica ...»; al ventiseiesimo rigo, dove e' scritto: «... da piu' sorgent ...», leggasi: « ...da piu' sorgenti... »;
alla pag. 42, nell'allegato II: in corrispondenza della voce 3* «Benzene», il limite minimo di rendimento richiesto ai metodi analitici (LMRR), invece di: «0,500», leggasi: «0,5»; in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», dopo la parola «insetticidi», deve intendersi inserita la parola «erbicidi»; in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», il limite minimo di rendimento richiesto ai metodi analitici, invece di «0,5», leggasi: «0,05»; in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», il limite minimo di rendimento richiesto «0,01» deve intendersi riportato sulla stessa riga delle voci «Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro»; in corrispondenza della voce 6* «Policlorobifenili», dove e' scritto: «(per singolo con genere), leggasi: «(per singolo congenere)»; in corrispondenza della voce 7* «Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6», il limite minimo di rendimento richiesto «0,1» deve intendersi riportato sulla stessa riga delle voci «Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2».
 
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