Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2004
Rimozione del sindaco del comune di Copparo e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Davide Tumiati e' stato eletto alla carica di sindaco del comune di Copparo (Ferrara) nelle consultazioni del 13 giugno 1999;
Visto che il predetto amministratore, nell'espletamento delle funzioni proprie della carica ricoperta, si e' reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente;
Considerato che la mancata ottemperanza alla diffida connota la persistenza della grave violazione di legge, in considerazione del carattere di doverosita' ed obbligatorieta' sancito dall'ordinamento in ordine alla copertura delle sedi vacanti di segreteria e riconosciuto in sede giurisdizionale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto, altresi', che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il sig. Davide Tumiati, sindaco del comune di Copparo (Ferrara), e' rimosso dalla carica.
 
Art. 2.
Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Copparo (Ferrara) e' sciolto.

Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2004

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica

Il sig. Davide Tumiati, eletto sindaco del comune di Copparo (Ferrara) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, si e' reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta.
In particolare, l'amministratore non ha avviato la procedura di nomina del titolare della sede di segreteria del comune, rimasta vacante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, nonostante fosse stato richiamato ad ottemperare al predetto obbligo di legge, fin dal 2000, sia dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con numerosi e reiterati inviti, sia dal prefetto di Ferrara, con diffida in data 31 gennaio 2001. Detti provvedimenti hanno peraltro formato oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale.
In esito alla prima delle impegnative prodotte, il T.A.R. del Lazio, con sentenza del 25 febbraio 2003, ha rigettato il ricorso ritenendo doveroso e obbligatorio l'avvio della procedura in questione da parte del sindaco e legittima la designazione di un reggente nelle more della definizione della procedura di nomina del segretario titolare da parte dell'Agenzia, in base alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Nonostante l'espresso richiamo operato dalla pronuncia giurisdizionale all'obbligatorieta' dell'adempimento in questione, l'amministratore persisteva nel rifiuto di dare avvio alla procedura di nomina del segretario titolare.
A corollario di tale atteggiamento dilatorio il sindaco si e' altresi' reiteratamente reso inadempiente anche in ordine all'obbligo prescritto dalla normativa richiamata, di consentire l'insediamento nella reggenza nella sede resasi vacante, del segretario designato, a partire dal 2000, dall'Agenzia, nelle more della definizione delle procedure di copertura della sede di segreteria.
L'amministratore infatti non ha per lungo tempo consentito al reggente incaricato di prendere servizio, confermando, nell'ufficio, il vicesegretario in servizio al momento del verificarsi della vacanza, che rimaneva pertanto in carica ben oltre i termini di legge, in carenza anche dei requisiti prescritti per l'assegnazione della titolarita' di quella sede in base al nuovo assetto normativo in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.
Anche a seguito della predetta pronuncia del T.A.R., l'amministratore non ha consentito l'insediamento del reggente da ultimo designato dalla sezione regionale dell'Agenzia con provvedimento del 26 marzo 2003 ed ha persistito nell'inadempimento anche a seguito di espressa specifica diffida da parte del prefetto, in data 3 giugno 2003, di cui ha peraltro chiesto l'annullamento in via giurisdizionale.
Nel rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il T.A.R. del Lazio aveva respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Consiglio di Stato ha dichiarato, con ordinanza del 15 luglio 2003, la legittimita' del provvedimento di nomina del reggente e della relativa diffida.
Solo a seguito delle dimissioni presentate dal vicesegretario, il sindaco ha consentito, il 21 luglio 2003, l'insediamento del reggente.
Pur avendo ottemperato a tale obbligo, l'amministratore non ha comunque provveduto ad avviare la procedura per la copertura della sede.
Il 29 settembre 2003 il prefetto ha nuovamente diffidato l'amministratore a porre in essere il prescritto adempimento entro dieci giorni, con l'espressa indicazione che in caso di inottemperanza nel termine assegnato, sarebbe stata applicata la misura sanzionatoria di rimozione, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'infruttuoso decorso del termine indicato nella diffida che ha formato oggetto di nuova impugnativa da parte del sindaco, ha integrato la fattispecie della grave e persistente violazione di legge.
Il prefetto di Ferrara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Davide Tumiati dalla carica di sindaco, in data 4 dicembre 2003.
Dal contesto della vicenda e' dato evincere la sussistenza di una condotta posta in essere dal sindaco in violazione della legge, come accertato, nella fattispecie, sia in via giurisdizionale, sia dal prefetto, che assume rilevanza anche in relazione ai requisiti della gravita' e della persistenza.
Con la sentenza citata, il T.A.R. del Lazio ha infatti ribadito che l'ordinamento esige che si proceda con carattere di doverosita' ed obbligatorieta' alla copertura delle sedi vacanti di segreteria, nel termine previsto dalla legge, attraverso la nomina di un segretario titolare scelto fra i soggetti appartenenti alla fascia di classificazione del comune richiedente accertata dalla Agenzia autonoma e che, nelle more, trascorso il termine, spetta all'Agenzia inviare, per la reggenza della sede vacante, un segretario collocato in disponibilita'.
La persistenza della violazione di legge trova fondamento nella reiterazione degli atti omissivi del prescritto adempimento per la copertura della sede vacante, da un lato, e dei provvedimenti confermativi del vicesegretario, dall'altro.
La gravita' della violazione di legge posta in essere dal sindaco trova riscontro nella circostanza che essa ormai si pone come atto di aperta contrapposizione alle prerogative di competenza di altre istituzioni, avendo il sindaco disatteso gli atti propositivi e risolutori assunti nel tempo dall'Agenzia e dal prefetto di Ferrara.
Le predette inadempienze incidono non solo sul funzionamento dell'ufficio di segreteria di quel comune, ma anche sull'assolvimento dei compiti istituzionali propri dell'Agenzia, quale ente preposto per legge alla gestione del procedimento per la copertura delle sedi vacanti ed alla valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di segretario.
Il delineato quadro comportamentale appare incompatibile con i criteri di legittimita' che devono sorreggere l'attivita' amministrativa dei soggetti che rivestono cariche di vertice negli enti locali.
Si ritiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gravi e persistenti violazioni di legge.
Rilevato, altresi', che ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo, la rimozione comporta, ineluttabilmente, lo scioglimento del consiglio comunale e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con unico decreto.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Copparo e, per l'effetto, lo scioglimento del consiglio comunale del medesimo ente.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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