Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 gennaio 2004
Mancato riconoscimento al sig. Lanthaler Heinrich di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di psicoterapeuta conseguito in Austria, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attivita' professionale di psicoterapeuta;
Visto che con decreto del 31 gennaio 2003 questo Ministero aveva respinto la domanda su indicata, in considerazione del fatto che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, condizione necessaria per diventare psicoterapeuti e' quella di aver precedentemente acquisito il titolo professionale di psicologo e di essere iscritti al relativo albo professionale, a cui segue il successivo conseguimento di una specifica formazione quadriennale accademico-professionale in psicoterapia; per contro, il sig. Lanthaler documentava il possesso di un titolo accademico nell'ambito dell'assistenza sociale ed il successivo conseguimento del solo titolo professionale di psicoterapeuta, che in Austria ha una propria autonomia rispetto a quello di psicologo;
Considerato che avverso detto decreto il sig. Lanthaler ha presentato ricorsi dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, che con sentenza n. 291 del 14 maggio 2003 ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e disponendo il riesame della pratica;
Preso atto che, come affermato dal TAR Bolzano nella su indicata sentenza, «il Ministero della giustizia ha ritenuto che la mancanza dell'iscrizione del richiedente all'albo degli psicologi ... fosse un ostacolo al riconoscimento del titolo» e che piu' corretto sarebbe stato fondare la motivazione del decreto di rigetto sulla «mancanza dell'attestazione di laurea di psicologia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56/1989»;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 30 ottobre 2003, che preso atto della sentenza del T.A.R. Bolzano n. 291/2003, a riesaminato l'intera pratica del ricorrente, assumendo all'unanimita' la decisione di non poter riconoscere il titolo di psicoterapeuta conseguito in Austria dal sig. Lanthaler, per la mancanza di corrispondenza sostanziale dei titoli professionali italiano ed austriaco in psicoterapia, dal momento che, mentre in Austria la psicoterapia costituisce una professione a se' stante, in Italia viceversa la formazione accademico-professionale dello psicoterapeuta comprende la formazione (quindi laurea con successivo esame di stato ed iscrizione all'albo) in psicologia come elemento da cui non e' possibile prescindere senza svuotare di significato la stessa figura professionale dello psicoterapeuta;
Considerato quindi che in Italia l'attivita' professionale in psicoterapia non costituisce una professione autonoma, ma una specializzazione cui si accede in seguito ad un percorso accademico in psicologia o in medicina, e che infatti non esiste in Italia un albo professionale degli psicoterapeuti, ma un elenco di psicoterapeuti tenuto presso l'albo degli psicologi o dei medici, ad ulteriore riprova dell'unicita' del titolo professionale di psicoterapeuta, e di psicologo ovvero di medico;
Rilevata conseguentemente la non applicabilita' della direttiva 89/48/CEE alla fattispecie in esame, per la mancanza di corrispondenza (necessaria ai sensi del quinto considerando della direttiva stessa) tra il titolo professionale austriaco di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo italiano, che «corrispondente» non e' perche' fondato su un percorso accademico-professionale profondamente diverso da quello posseduto dal sig. Lanthaler, peraltro in possesso di un titolo accademico in sozialarbeit (assistente sociale) e non in psicologia;
Preso atto quindi dell'assenza nella documentazione prodotta, di un attestato di laurea in psicologia, come anche evidenziato dal TAR Bolzano nella sentenza n. 291/2003;
Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Preso atto infine della sentenza della corte costituzionale n. 412 del 27 luglio 1995 che - ritenendo legittimo il requisito della laurea in psicologia ai fini dell'abilitazione all'esercizio della psicoterapia - ha richiamato l'art. 46 del trattato CE, che ammette regolamentazioni nazionali restrittive del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi se giustificate dall'interesse superiore della salvaguardia della salute pubblica;
Decreta:
L'istanza del sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta conseguito in Austria, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attivita' professionale di psicoterapeuta, e' respinta.
Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
 
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