Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 gennaio 2004
Misure concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352. (Deliberazione n. 01/04/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione il Consiglio del 14 gennaio 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2003, n. 300;
Vista la delibera 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale e' stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;
Visti, in particolare, l'art. 8, concernente i compiti del segretario generale, l'art. 13, concernente i compiti del servizio giuridico, l'art. 18 concernenti i compiti del Dipartimento regolamentazione, l'art. 19 concernente i compiti del Dipartimento vigilanza e controllo, gli articoli 21 e 22 concernente i compiti del servizio tecnologie e del servizio analisi di mercato e concorrenza, e l'art. 24 concernente compiti e responsabilita' dei coordinatori;
Considerato che le attivita' concernenti l'attuazione dei compiti affidati dal sopra citato decreto-legge all'Autorita' per la complessita' e la interrelazione tra le singole attivita' devono essere svolte congiuntamente dalle competenti strutture dell'Autorita';
Considerato che i tempi previsti dal medesimo decreto-legge implicano che per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si proceda alla costituzione di una apposita unita' che consenta un coordinamento costante tra le diverse strutture coinvolte;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1.
Costituzione dell'unita'
1. E' istituita un'unita' di coordinamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352.
2 L'unita' di cui sopra opera avvalendosi dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorita'.
3. L'unita' di cui al comma 1 e' composta da:
il direttore del servizio giuridico;
il direttore del dipartimento regolamentazione;
il direttore del dipartimento vigilanza e controllo;
il direttore del servizio analisi di mercato e concorrenza;
il direttore del servizio tecnologie.
4. Il coordinamento operativo e' esercitato dal direttore del servizio tecnologie.
5. I componenti dell'unita' possono svolgere i loro compiti ovvero partecipare alle riunioni anche per il tramite di loro delegati.
6. L'unita' si avvale di un'apposita segreteria tecnica, costituita con successiva determinazione del segretario generale.
 
Art. 2.
Obiettivi e compiti dell'unita'
1. L'unita' ha il compito di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 352/2003, predisponendo sulla base delle risultanze degli accertamenti stessi una relazione tecnica al fine di consentire al Consiglio di svolgere l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.
2. L'unita' ha, altresi', il compito di predisporre sulla base delle indicazioni del Consiglio uno schema della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'unita' procede con le modalita' ritenute di volta in volta piu' opportune alle necessarie richieste di informazioni ovvero acquisizioni di dati utili o a qualsivoglia attivita' finalizzata ai compiti e agli obiettivi indicati al comma 1 avvalendosi a tal fine dei singoli uffici o funzionari dell'Autorita' ed eventualmente del nucleo della Guardia di finanza per la tutela della radiodiffusione e l'editoria e della Polizia delle telecomunicazioni, secondo le vigenti disposizioni, e degli organi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.
4. L'unita' predispone ogni quindici giorni un'informativa sulle attivita' svolte.
5. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento dei compiti attribuiti all'unita' fornendo al consiglio un'informativa quindicinale sulle attivita' svolte dall'unita' stessa.
6. L'unita' di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessita' puo' svolgersi, previa informativa al Consiglio, di consulenze esterne per l'espletamento di specifiche attivita', secondo le disposizioni vigenti.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 14 gennaio 2004
Il presidente: Cheli
 
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