Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 gennaio 2004
Designazione dell'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Spressa delle Giudicarie» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;
Considerato che con decreto ministeriale del 12 giugno 2003 l'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A.» e' stato designato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Spressa delle Giudicarie» protetta transitoriamente a livello nazionale;
Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La validita' dell'autorizzazione all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, al controllo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 27 giugno 2003, quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali .viene commercializzata la denominazione «Spressa delle Giudicarie», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92».
 
Art. 4.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Spressa delle Giudicarie», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie».
 
Art. 8.
L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla provincia autonoma di Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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