Gazzetta n. 22 del 2004-01-28
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003
Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 453/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza di mercato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella comunita' europea (Decisione spettro radio);
Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui l'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla commissione europea il 9 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», di seguito «codice»;
Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;
Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999 che prevede, come strumento generale per garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, la possibilita' di svolgere consultazioni pubbliche anche nell'ambito procedimentale;
Visto l'art. 11 del codice, con il quale si stabilisce che l'autorita' renda pubblica la procedura di consultazione prevista dalle disposizioni del codice stesso;
Considerati gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 16/SG/2003 del 3 ottobre 2003;
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle specifiche disposizioni contenute nelle delibere dell'autorita', il meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 del codice si applica:
a) nelle ipotesi specificatamente previste dal codice di cui agli articoli 18; 19, comma 8, 27, comma 9; 29, comma 1; 42, comma 4 e 5; 43, comma 2; 45, comma 4; 89, comma 2;
b) nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio di procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorita' e' destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale.
2. L'autorita' sulla proposta degli uffici, avvia i procedimenti di cui al comma precedente. La notizia dell'avvio e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorita'.
3. Il responsabile del procedimento, valutato il requisito dell'impatto rilevante nel mercato di riferimento, predispone il testo della proposta di provvedimento e, previa approvazione da parte dell'Autorita', la sottopone a consultazione. La proposta di provvedimento, oggetto della consultazione, puo' assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalita' della proposta.
Art. 2.
Avvio della fase di consultazione
1. Il testo della proposta da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilita' di inviare le proprie osservazioni e' portato a conoscenza delle parti interessate, e nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ai soggetti immediatamente individuabili come destinatari dell'atto, a mezzo di comunicazione diretta o altri metodi idonei, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o la pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'.
2. All'avviso di cui al comma 1 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare l'esame e la valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorita'.
3. La notizia dell'avvio della fase di consultazione ed il testo della proposta di cui al comma 1 sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorita'.
Art. 3.
Acquisizione delle osservazioni
1. Entro il termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, la parte interessata puo' inviare le proprie osservazioni, oppure puo' chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione.
2. Nel corso dell'audizione, da tenersi entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte illustra la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione e' redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale e' sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
3. Se il testo della proposta ha natura di atto regolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i partecipanti alla consultazione, secondo le indicazioni contenute nell'avviso, formulano anche le proprie considerazioni relative all'impatto delle misure proposte, ai fini dell'analisi di cui all'art. 13 del codice.
Art. 4.
Conclusione della fase di consultazione
1. La sintesi dei risultati della fase di consultazione e' comunicata ai partecipanti mediante un apposito documento, pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'autorita', ovvero recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni formulate dell'Autorita'.
2. Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere nelle ipotesi previste dal codice, all'autorita' garante della concorrenza e del mercato e' inviato lo schema di provvedimento che tiene conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione e, ove richiesto dalla predetta Autorita', i documenti relativi alla consultazione svolta.
Art. 5.
Limitazioni all'accesso
1. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/2001/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Le norme contenute nella presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito internet dell'autorita': www.agcom.it
Roma, 23 dicembre 2003
Il presidente: Cheli