Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 gennaio 2004 |
Conferimento all'Ente Tutela Vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Trebbiano di Romagna». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001; Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita' di controllo in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 giugno 1992 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la DOC del vino «Trebbiano di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Trebbiano di Romagna», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario; Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna; Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003; Decreta: Art. 1. 1. L'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Trebbiano di Romagna», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. |
| Art. 2. 1. L'Ente di Tutela autorizzato del vino «Trebbiano di Romagna», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Trebbiano di Romagna» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Trebbiano di Romagna» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dall'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Trebbiano di Romagna», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita'. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, e' consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalita' alternative: su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalita' di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purche' il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle Politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresi' le modalita' di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione; nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG; e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara' quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'. |
| Art. 3. 1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Trebbiano di Romagna», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. 1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001. 2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. |
| Art. 5. 1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sara' fissato dopo l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate |
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