Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 ottobre 2003
Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;
Visto l'art. 11 del decreto 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 1° semestre 2002;
Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377 del 21 maggio 2003;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno 2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, a decorrere dal 1° luglio 2003, e' fissata nelle seguenti misure:
1996 e precedenti: Euro 19.508,17;
1997: Euro 20.223,48;
1998 - 1° semestre 2003: Euro 20.476,04.
 
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 248
 
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