Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2004, n. 24
Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare un piu' efficace servizio di soccorso tecnico urgente da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per l'incremento della dotazione organica del medesimo Corpo, al fine di garantire ogni attivita' d'istituto, con particolare riferimento al soccorso nelle isole esposte a disagiate condizioni ambientali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati, in coerenza con le piu' recenti decisioni assunte in materia dalla Comunita' europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Riconoscimento indennita' speciale
1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 2.
Incremento della dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
 
Art. 3.
Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso
tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria
1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, puo' individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuita' del servizio in relazione alle difficolta' connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.
 
Art. 3-bis. (1) ((Brevetto per l'esercizio delle attivita' di volo del Corpo
nazionale
dei vigili del fuoco ))
(( 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo";
b) al comma 4, le parole: "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" ))
.
 
Art. 3-ter. (1) (( Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale
dei
vigili del fuoco ))
(( 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. 2. La validita' delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e' differita fino al 31 dicembre 2005 )).
 
Art. 3-quater. (1) (( Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia
))

(( 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno )).
 
Art. 4.
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati
1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si e' ancora concluso a tale data.
 
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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