Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004
Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3335).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversita' atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione di emergenza a seguito delle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, recante «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile»;
Visto il capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, recante «Misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000»;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1° giugno 2001, recante «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile»;
Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;
Visto l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;
Ravvisata la necessita' di adottare misure dirette a favorire la cessazione dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le finalita' connesse alle emergenze in atto e di cui alla premesse della presente ordinanza il commissario delegato puo' procedere, ove ritenuto necessario, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, e articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 48, 49, 191, comma 3;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14-quater, comma 3, e articoli 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34; e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24, 35, 36 e 53;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, art. 24;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, articoli 18, 19 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, in carica fino al 30 giugno 2004 predispone ed attiva tutti gli interventi necessari per definire le modalita' per il rientro nell'ordinario delle attivita' realizzate o avviate nella fase emergenziale.
2. In particolare, il commissario delegato, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire nell'ambito delle competenze regionali, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attivita' in corso e delle risorse eventualmente disponibili, nonche', ove possibile e conforme alla legge, il personale operante presso la struttura commissariale e quello in servizio presso gli enti locali non altrimenti utilizzabile. Il commissario delegato assicura il necessario supporto alle predette strutture od organismi anche attraverso l'affiancamento di propri funzionari e tecnici per il piu' proficuo trasferimento di tutte le attivita' e risorse, che dovra' essere completato entro il 30 giugno 2004.
3. Il commissario delegato, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, provvede alla ridefinizione in senso riduttivo della composizione e delle competenze del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98, che rimane in carica fino al 30 giugno 2004.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' da svolgere in regime ordinario per il completamento delle attivita' in corso alla data del 30 giugno 2004 il presidente della regione Campania provvede ad istituire, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, un apposito comitato con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali coinvolte nell'attuazione degli interventi stessi, nonche' di rappresentanti dei cittadini dei comuni interessati. Il predetto comitato opera a far data dal 1° luglio 2004.
5. A decorrere dalla data del 30 giugno 2004 il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998 e il Comitato di alta vigilanza di cui all'art. 1, comma 10 dell'ordinanza n. 2980/1999 sono soppressi.
 
Art. 3.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato predispone, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, un piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza delle aree di competenza.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza il predetto commissario delegato provvede, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, alla definizione del piano degli interventi di recupero del territorio diretti a consentire, nell'ambito delle legislazioni vigenti e con l'utilizzo prioritario delle risorse finanziarie dalle stesse derivanti, un armonico inserimento delle opere realizzate nel contesto ambientale e, piu' in generale, a consentire adeguati interventi di riqualificazione ambientale, anche diretti a favorire la ripresa delle attivita' produttive e lo sviluppo di dette aree. Per tale finalita' il commissario delegato predispone entro lo stesso termine un programma finanziario che identifichi le fonti di finanziamento statale, regionale e comunitario.
3. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3128/2001 alla fine del primo periodo e' aggiunto il seguente: «Tale delocalizzazione puo' avvenire, se compatibile con la carta della pericolosita' di cui al comma 1 e con la vigente disciplina urbanistica, anche in altra area del territorio comunale compresa all'interno della linea rossa».
4. I sindaci dei comuni interessati possono autorizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, la realizzazione di interventi ed opere, senza aumento di volumetria, finalizzati a garantire la funzionalita' e l'abitabilita' degli immobili privati all'interno delle aree a rischio, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/00, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed il piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione delle eventuali colate di fango. Il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, puo' autorizzare nelle stesse aree, previo parere del comitato tecnico scientifico, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. E' soppresso, pertanto, l'ultimo periodo dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000.
5. Il commissario delegato, per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, puo' prorogare, qualora ritenuto necessario, fino al 30 giugno 2004 il contratto di locazione dei locali occupati dalla struttura commissariale ed i contratti di servizio stipulati per le esigenze delle medesima struttura commissariale.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato, sulla base degli indirizzi definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza dalla Commissione grandi rischi, sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, provvede entro i successivi tre mesi alla riperimetrazione delle aree esposte a rischio, che tenga conto delle opere gia' realizzate e di quelle da realizzare. La stessa commissione esprime, entro il 30 giugno 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata dal commissario delegato.
 
Art. 5.
1. Eventuali maggiori esigenze della struttura commissariale che dovessero emergere successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono a carico del Fondo di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2994/1999, come integrata dall'ordinanza n. 3088/2000, anche in misura superiore al 4% delle risorse complessive per le quali siano ammissibili spese generali.
 
Art. 6.
1. I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2 dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati, ricorrendone le condizioni per la relativa concessione, fino al 30 giugno 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, puo' provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza.
2. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3315/03 e' prorogato al 30 giugno 2004.
3. I termini di cui all'art. 12, comma 1, e all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/98 sono prorogati al 30 giugno 2004.
4. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3265/2003, e' ulteriormente prorogato, limitatamente al comune di Lauro, fino al 30 giugno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2004 le esigenze di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003 trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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