Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 10 gennaio 2004, n. 25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo come emendato.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4276):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 10 settembre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 settembre 2003 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 14 e 30 ottobre
2003.
Relazione scritta presentata il 30 ottobre 2003 (atto
n. 4276/A - relatore on. Caligiuri).
Esaminato in aula il 27 novembre 2003 e approvato il
2 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2614):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 18 dicembre
2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
 
ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti),
desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti "in rem", compresi
i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura
in cui possono essere investiti; b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni
altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici
in genere; c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio,
aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i
redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs
industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni
commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per
contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in
conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e
sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.
6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2
Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Con le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.
3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3
Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4
Risarcimento per Danni o Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5
Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerente, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento sara' stabilito sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.
5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall' investitore.
6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese.
7. Il risarcimento comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.
8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di stabilire se tale esproprio, e ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere tutte le altre questioni ad esso connesse.
9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.
Il risarcimento sara' liberamente trasferibile.
10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Articolo 6
Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi
reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento
dell'investimento; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e
servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o
parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un
investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte
Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle
leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.

Articolo 7 Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia
concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali
per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio
dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti
all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra
Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti
dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento
dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua
Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le
disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8
Modalita' dei Trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno
effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi
dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati
in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al
tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede
il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3
dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso
di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si
intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure
previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della
quale e' stato effettuato l'investimento.

Articolo 9
Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito
agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi,
saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore ed una entita' di una delle
Parti, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera'
la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte
amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di
composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato
potra', a sua scelta, sottopone per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformita' con il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente
ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie
relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure
arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965
sulla composizione delle controversie relative agli investimenti
fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena
entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via
diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a
procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano
concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al
lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i
termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli
determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale
o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10
Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti
sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo
saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via
diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte
entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne
abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse
verranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte
ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' alle
disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente:
entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di
arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro
del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione
in qualita' di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il
Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei
due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente
Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna
delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra'
richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte
Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una
delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse
possibile, procedere alle nomine, ne sara' fatta richiesta al Vice
Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della
Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi
motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a
provvedere il membro piu' anziano della Corte Internazionale di
Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le
sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti
sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i
propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e
le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti
Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie
procedure.

Articolo 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate
indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche
o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12
Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo
che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le
due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale
generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori
verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre
disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o
accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli
investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu'
favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra'
applicato il trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui la Parte
Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in
conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di
conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al
risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni
dell'Articolo 4.
3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato
l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i
provvedimenti di politica economica che, direttamente o
indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero, subire
modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il
medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato
effettuato l'investimento.

Articolo 13
Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due
Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14
Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire
dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in
vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due
Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla
sua scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di
cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli
Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni
dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 luglio millenovecentonovantasette in due
originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi
facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
 
PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola sulla
promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti
hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi
quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli
"investimenti", purche' effettuati in conformita' alla
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono
effettuati, si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse
agli investimenti:
Organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita'
di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture
per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione
dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita'
di qualsiasi tipo di proprieta', ivi compresi i diritti di
proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti, acquisto,
emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli;
acquisto di valuta per le importazioni.

Le "attivita' connesse" comprendono altresi', inter alia:
I. la concessione di franchigie o di diritti su licenza;
II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e
altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita'
commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati
sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle
Parti Contraenti;
III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati
di credito e valutari;
IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al
normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, a titolo
di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e
automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed
automobili;
VI. la diffusione di informazioni commerciali;
VII. lo svolgimento di indagini di mercato;
VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi
agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a
fiere commerciali e ad altre manifestazioni promozionali;
IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso
sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e
contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte
Contraente ospite;
X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;
XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2 a) Una Parte Contraente (o sue Agenzie o sue Rappresentanze) potra'
stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che
effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio
delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera'
lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in
questione. b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per
l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che
possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla
vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o
che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello
locale, o altre simili condizioni. c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per affermare
rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli
investimenti ed agli accordi di investimento. d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare
nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un
investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a
condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro
attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della
Parte Contraente ospitante. e) In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti,
ciascuna Parte Contraente regolera' quanto piu' favorevolmente
possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e
spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte
Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano
attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente
Accordo. f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o
regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono
di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente, sara'
permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta,
indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla
legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3
A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonche' altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attivita' di investimento ai sensi del presente Accordo, sara' accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5
Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attivita' o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonche' qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sara' considerata una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9
Ai sensi dell'Art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi
non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere
la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con
entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che
fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera',
nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il
Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma.
Sede dell'arbitrato sara' Stoccolma, salvo diverso accordo fra le
Parti in causa. b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale
dovra' in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel
presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale
riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e
l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti
Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni
nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in
materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

TRADUZIONE

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 22 ottobre 2001 relativa alla modifica dell'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglati il 10 luglio 1997 con il seguente contenuto:

"ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglati a Roma il 10 luglio 1997 e di proporLe le seguenti modifiche al testo di tale Accordo:

Testo italiano

Art. 1. paragrafo 8, dove in italiano e' scritto:
"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un
trattamento che e' favorevole almeno quanto il migliore
tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu'
favorita." Sostituire con:
"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un
trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello
della nazione piu' favorita sia applicato il piu'
favorevole."

Art. 5, paragrafo 7, linea 7, dove e' scritto:
"il risarcimento comprendere gli interessi" Sostituire con:
"il risarcimento comprendera' gli interessi".

Art. 10, paragrafo 5, linea 3, dove sta scritto:
"spese per il proprio arbitrato" Sostituire con:
"spese per il proprio arbitro".

Protocollo, prima parte, linea 1, dove e' scritto:
"Disposizioni Generali" Sostituire con:
"1. Disposizioni Generali"

S.E. Alfredo Bastianelli Ambasciatore d'Italia LUANDA

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle
loro famiglie che effettuano attivita'" Sostituire con:
"cittadini dell' altra Parte Contraente (e dei membri delle
loro famiglie) che effettuano attivita'".

Testo portoghese

Art.5, paragrafo 4, linea 1, dove e' scritto:
"1. Senza limitare la portata" Sostituire con:
"4. Senza limitare la portata".

Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:
"una societa' di capitale straniero" Sostituire con:
"una societa' con capitale straniero"

Protocollo, prima parte, paragrafo II, linea 1, dove e' scritto:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autoriz-
zazioni e altri beni". Sostituire con:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizza-
zioni e altre approvazioni"

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte e dei membri delle loro famiglie
che esercitino attivita'" Sostituire con;
"cittadini dell'altra Parte (e dei membri delle loro fami-
glie) che esercitino attivita'".

Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:
"entita' che abbia la sede nel territorio". Sostituire con:
"entita' che abbia la sede principale nel territorio".

Art. 2, paragrafo 3, linea 1, dove in portoghese risulta:
"trattamento giusto ed eguale" Sostituire con:
"trattamento giusto ed equo".

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi que entrera' in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997.
Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Angolano e' d'accordo con il contenuto della Lettera summenzionata.
Desidero ringraziarLa Signor Ambasciatore per la cortese attenzione e colgo l'occasione per esprimerLe I sensi della mia piu' alta considerazione.

Luanda, 16 luglio 2002

(firmato): Toko Serao

Vice Ministro delle Relazioni Esterne

(E' stato apposto il timbro a secco in uso presso quel Ministero)

TRADUZIONE
Prot. n. 1490
Luanda, 16 luglio 2002

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti siglato a Roma il 10 luglio 1997 e di proporLe le seguenti modifiche al testo di detto Accordo:

Testo italiano

Art. 1. paragrafo 8, dove in italiano e' scritto:
"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un
trattamento che e' favorevole almeno quanto il migliore
tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu'
favorita." Sostituire con:
"8. Per trattamento non discriminatorio si intende un
trattamento, che tra il trattamento nazionale e quello
della nazione piu' favorita sia applicato il piu'
favorevole."

Art. 5, paragrafo 7, linea 7, dove e' scritto:
"il risarcimento comprendere gli interessi" Sostituire con:
"il risarcimento comprendera' gli interessi".

Art. 10, paragrafo 5, linea 3, dove sta scritto:
"spese per il proprio arbitrato" Sostituire con:
"spese per il proprio arbitro".

Protocollo, prima parte, linea 1, dove e' scritto:
"Disposizioni Generali" Sostituire con:
"1. Disposizioni Generali"

S.E. Joao Bernardo de Miranda Ministro delle Relazioni Esterne della Repubblica di Angola LUANDA

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 5-6, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle
loro famiglie che effettuano attivita'" Sostituire con:
"cittadini dell'altra Parte Contraente (e dei membri delle
loro famiglie) che effettuano attivita'".

Testo portoghese

Art. 5, paragrafo 4, linea 1, dove e' scritto:
"1. Senza limitare la portata" Sostituire con:
"4. Senza limitare la portata".

Art. 5, paragrafo 4, linea 2-3, dove in portoghese risulta:
"una societa' di capitale straniero" Sostituire con:
"una societa' con capitale straniero"

Protocollo, prima parte, paragrafo II, linea 1, dove e' scritto:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizza-
zioni e altri beni". Sostituire con:
"I proventi derivati da registrazioni, licenze, autorizza-
zioni e altre approvazioni"

Protocollo, seconda parte, paragrafo e), linea 4-5, dove e' scritto:
"cittadini dell'altra Parte e dei membri delle loro famiglie
che esercitino attivita'" Sostituire con;
"cittadini dell'altra Parte (e dei membri delle loro fami-
glie) che esercitino attivita'".

Art. I, paragrafo 4, linea 2, dove in portoghese risulta:
"entita' che abbia la sede nel territorio". Sostituire con:
"entita' che abbia la sede principale nel territorio".

Art. 2, paragrafo 3, linea 1, dove in portoghese risulta:
"trattamento giusto ed eguale" Sostituire con:
"trattamento giusto ed equo".

Nel caso che il Suo Governo concordi con le precedenti proposte, la Lettera presente e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi que entrera' in vigore nella stessa data di entrata in vigore dell'Accordo siglato il 10 Luglio 1997.

Con i sensi della mia piu' alta considerazione

(firmato) Amb. Alfredo Bastianelli
 
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