Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 dicembre 2003 |
Rettifica del numero massimo dei soci lavoratori, dipendenti da Cooperative Portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore delle pulizie per le Ferrovie dello Stato, ammessi per tutto l'anno 2003, al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' e al trattamento di mobilita'. (Decreto n. 33275). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, concessioni, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003, anche in deroga alla normativa vigente; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificamente prevedendo la possibilita' dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontare eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonche' anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato; Visto l'impegno di Governo, assunto dal gia' nominato Sottosegretario al lavoro, on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione del suddetto accordo del 2 maggio 2002, a seguito di risposta a specifica interrogazione parlamentare; Vista la nota in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli della rete ferroviaria italiana, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al numero dei soci lavoratori dipendenti da cooperative portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, con il quale, all'art. 2 i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative individuate dalla richiamata nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati ammessi, per tutto l'anno 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', per un numero massimo di 150 unita'; Vista la nota n. 8578 del 27 ottobre 2003, con la quale il Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli ha precisato che, per mero errore materiale, e' stato indicato non esattamente il numero dei lavoratori beneficiari dei predetti trattamenti, risultando viceversa interessati al trattamento di mobilita' complessive 190 unita' e interessati al trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarieta' 1.150 unita', cosi' come individuato negli elenchi allegati alla richiamata nota che fa parte integrante del presente provvedimento; Ritenuto, pertanto, di rettificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilita' e di Cassa integrazione guadagni straordinaria, cosi' come individuato nell'art. 2 del sopracitato decreto interministeriale n. 32534 del 18 giugno 2003, in 190 unita' interessate al trattamento di mobilita' e 1.150 unita' interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta'; Ritenuto, tra l'altro, di apportare le conseguenti variazioni di spesa, cosi' come definite all'art. 4, del soprarichiamato decreto interministenale n. 32534 del 18 giugno 2003; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, il numero massimo di 150 soci lavoratori, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, ammessi, per tutto l'anno 2003, in deroga alle normative vigenti in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', cosi' come disposto dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e' rettificato in numero 190 unita' interessate al trattamento di mobilita' e in numero 1.150 unita' interessate al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', cosi' come individuate negli elenchi allegati alla nota n. 8578 del 27 ottobre 2003 del Consorzio nazionale tra cooperative e portabagagli, che fa parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2. Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'onere complessivo previsto all'art. 4 del decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32534 del 18 giugno 2003, pari ad euro 13.000.000,00 e' variato in euro 30.000.000,00. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 273 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag 54 a pag. 57 della G.U. <---- |
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