Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 gennaio 2004
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277, del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Considerata la necessita' di recepire le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini dell'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' nonche', per quanto concerne le varieta' di specie agricole, il valore colturale e di utilizzazione, sono quelli stabiliti, per ciascuna specie, dalle direttive della Commissione numeri 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003.
 
Art. 2.
Il decreto ministeriale 6 agosto 1974 recante caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale e' abrogato.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2004
Il Ministro: Alemanno
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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