Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 dicembre 2003, n. 389
Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare, gli articoli 35 e 37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di emissioni di valori mobiliari;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189, concernente il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali;
Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e Monetaria europea rientrano le procedure per il controllo dei disavanzi eccessivi, secondo quanto previsto dal trattato di Maastricht;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto in particolare l'articolo 41 della citata legge n. 448 del 2001, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtu' del quale il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce con decreto il contenuto e le modalita' del coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali;
Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Coordinamento dell'accesso ai mercati
1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta' metropolitane, le Comunita' montane e isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonche' alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvedera' ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1. Il coordinamento e' limitato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo puo' indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento piu' opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potra' essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovra' avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinche' possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1994, n. 304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37:
«Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte
di enti territoriali). - 1. Le province, i comuni e le
unioni di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui
agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.
142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali
territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al
finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta
ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge
16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della
legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i
consorzi fra enti locali devono richiedere agli enti locali
territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
si intende negata qualora non sia espressamente concessa
entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel
predetto art. 46 sara' a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e'
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso
in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si
trovino in situazione di dissesto o in situazioni
strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal
conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un
disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato
il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve
essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari
all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa
riferimento. Gli investimenti, ai quali e' finalizzato il
prestito obbligazionario, devono avere un valore di
mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare
del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari
emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
effetti alla determinazione del limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente per le rispettive
tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo'
essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali
territoriali, la data di estinzione non puo' essere
successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento
dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla
fusione dei comuni prima della scadenza del termine di
dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici
derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al
nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con
warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
6. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al
momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato
di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state
emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento
dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua
piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere
maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi
al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti
corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di
anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base
all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza
degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale
dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del
bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative
ad atti autorizzativi.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del
prestito deve indicare l'investimento da realizzare,
l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove
previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi
provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le
disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente
emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito
obbligazionario con le modalita' di cui all'art. 19 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente
emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle
cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il
rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del
prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
in bilancio con impegno della regione a dare mandato al
tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata
ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata
altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti
emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in
quanto compatibili, le norme relative alla gestione
cartolare dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio
1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie
sono sottoposte al benestare preventivo della Banca
d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui
mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e
possono essere riacquistati dall'ente emittente
esclusivamente con mezzi provenienti da economie di
bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il
30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le
caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i
criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti
ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce
l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine
possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».
«Art. 37 (Indebitamento degli enti locali dissestati).
- 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2,
lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere
all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione
nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo
esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali
disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo
di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali,
nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da
assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti
consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al
penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del
prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo
relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le
disposizioni recate dall'art. 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle
condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti
all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per
l'applicazione del presente articolo non possono in ogni
caso interessare gli esercizi precedenti quello per il
quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio
riequilibrato.».
- Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
recante: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1996, n. 102.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1995, n. 302; si riporta il testo del comma 168, dell'art.
3:
«168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti
la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di
cui all'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per
gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani,
nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati
nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva
nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed
altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone
fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
non esercenti attivita' commerciali e residenti nel
territorio dello Stato, nonche' da organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari
chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento
immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara'
applicata ad opera di intermediari autorizzati;
c) adozione di un regime generale di non applicazione
dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti
residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a
consentire il controllo dell'applicazione delle
disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
e) applicazione delle disposizioni di cui alle
lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti
dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli
interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
quale esse hanno effetto;
f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
della loro pubblicazione.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il
testo dell'art. 129:
«Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le
emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di
valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento
miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori
mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca
d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel
computo degli importi concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in
Italia di valori mobiliari esteri non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla
Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantita' e le
caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e
i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca
d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti
giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se
richieste, delle informazioni integrative. Al fine di
assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei
valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo
termine di venti giorni, puo', in conformita' delle
deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero
differire l'esecuzione delle operazioni di importo
superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma
1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6
non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o
titoli rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo situati in altri Paesi
dell'Unione europea e conformi alle disposizioni
dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla
quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla
natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento
dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una
procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e
agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche
operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi
1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo.».
- Il decreto del Ministro del tesoro del 5 luglio 1996,
n. 420, recante: «Regolamento recante norme per l'emissione
di titoli obbligazionari da parte degli enti locali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302; si riporta il testo
dell'art. 45, comma 32, cosi' come modificato dal
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n.
303), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50):
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di
razionalizzazione). - 32. In deroga a quanto eventualmente
previsto da normative in vigore, anche a carattere
speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare
con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o
inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non
puo' essere superiore a quello indicato periodicamente,
sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di importo
superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse
massimo applicabile deve essere previamente concordato dai
soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Qualora le
predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale
maggior costo gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni
finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di
pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti
statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da
norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita'
stabilite dal presente comma.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227.
- Il testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (per il titolo della legge vedasi alla nota
precedente), cosi' come modificato dall'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli
enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 2002, n. 47), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2002, n. 97), e' il seguente:
«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al
fine di contenere il costo dell'indebitamento e di
monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di
comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane
e delle comunita' isolane, di cui all'art. 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal
fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso
Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento
nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale
in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al
momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di
ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per
l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto
nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono
provvedere alla conversione dei mutui contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il
collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o
rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in
presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita'
totali a carico degli enti stessi, al netto delle
commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni.
3. Sono abrogati l'art. 35, comma 6, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 3 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996,
n. 420, del Ministro del tesoro.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il
comma 3 dell'art. 194 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica
limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio
maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248; l'art. 3 sostituisce l'art. 117
della Costituzione. Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, vedasi la nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (per il titolo del decreto vedasi la
nota alle premesse) e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202; si riporta
il testo dell'art. 8:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, vedasi la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Ammortamento
1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per 1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, cosi' come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonche' di societa' a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, vedasi la nota alle premesse.



 
Art. 3.
Operazioni in strumenti derivati
1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall'euro, e' fatto obbligo di prevedere la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalita', tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.
2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:
a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalita', tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;
b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;
c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;
e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;
f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passivita'. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passivita' e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passivita'.
3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette piu' industrializzati.
4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, e' consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, cosi' come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovra' progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far si' che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in essere.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2003

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro dell'interno
Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 108
 
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