Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003
Approvazione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS. (Deliberazione n. 440/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;
Vista la delibera n. 711/00/CONS recante «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 24 novembre 2000, n. 275;
Vista la delibera n. 59/02/CONS recante «Offerta di linee affittate wholesale da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;
Vista la delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003, recante «Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;
Considerato quanto segue: 1. Pubblicazione e attivita' svolte nell'ambito della verifica delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale.
1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha pubblicato sul proprio sito Internet, in data 19 settembre 2003, le nuove offerte di linee affittate retail e who-lesale (di seguito, le nuove offerte retail e wholesale), in attuazione della delibera n. 304/03/CONS. L'Autorita' ha quindi avviato le attivita' di verifica delle nuove offerte secondo quanto previsto dalla citata delibera.
2. In data 30 ottobre 2003, Telecom Italia ha provveduto ad aggiornare le offerte pubblicate in data 19 settembre 2003, apportando alcune modifiche alle condizioni tecniche di fornitura. Inoltre, in data 29 ottobre 2003, Telecom Italia ha fornito informazioni all'Autorita' in merito alle modalita' e tempistiche con le quali la stessa societa' intende procedere per il completamento delle attivita' previste dalla delibera n. 304/03/CONS.
3. L'Autorita', al fine di approfondire alcuni aspetti delle nuove offerte emersi nel corso delle sue attivita' di verifica, ha convocato in audizione la societa' Telecom Italia, in data 28 ottobre 2003, e le societa' Edisontel S.p.A., MCI-Worldcom S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 5 novembre 2003. Sono stati inoltre acquisiti i contributi pervenuti dai predetti operatori nonche' il contributo dell'Associazione Italiana Internet Provider, inviato in data 28 novembre 2003.
4. In considerazione della pubblicazione con modifiche ed integrazioni, in data 30 ottobre 2003, delle offerte gia' pubblicate il 19 settembre 2003, l'Autorita' si e' riservata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 304/03/CONS, di verificare ed approvare le offerte in oggetto entro quarantacinque giorni, a partire dall'ultima data di pubblicazione. 2. Valutazioni in merito alle condizioni economiche e tecniche delle nuove offerte retail e wholesale. 2.1. Verifica delle condizioni economiche.
5. Il vincolo imposto dalla delibera n. 304/03/CONS prevede una riduzione dei prezzi dell'offerta retail di almeno il 5,25% per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali ed una specifica riduzione del 7% per il servizio di circuiti diretti numerici a velocita' di 2 Mbit/s. L'analisi effettuata evidenzia che le riduzioni della spesa relativa ai canoni mensili (canone di terminazione sede utente e canone trasmissivo) dell'insieme dei servizi di circuiti diretti nazionali e del servizio di circuito numerico a velocita' pari a 2 Mbit/s, apportate dalla nuova offerta retail e valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2001, sono rispettivamente pari a 5,77% e a 7,59%. Le spese relative ai contributi di attivazione una tantum, valutate sulla base del numero di circuiti attivati nel corso del 2001, presentano aumenti pari al 9,98%, sia sull'insieme complessivo dei servizi di circuiti diretti nazionali, sia sul servizio di circuito numerico a velocita' pari a 2 Mbit/s. Pertanto, le riduzioni relative al paniere di spesa complessivo (canoni mensili piu' contributi di attivazione una tantum) risultano pari al 5,25% per l'intero paniere di servizi di circuiti diretti nazionali e al 7,03% per il servizio di circuito numerico a velocita' pari a 2 Mbit/s. Tali riduzioni rispettano quindi i vincoli disposti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera n. 304/03/CONS.
6. In merito ai prezzi della nuova offerta wholesale, l'art. 2, comma 3, della delibera n. 304/03/CONS, prevede che tali prezzi siano inferiori, nella misura del 12%, ai corrispondenti prezzi retail. A seguito delle verifiche effettuate sul differenziale fra offerta al dettaglio (retail) e offerta all'ingrosso (wholesale), si rileva che essi risultano in linea con le disposizioni summenzionate.
7. L'Autorita' tuttavia osserva che le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale prevedono la corresponsione di oneri aggiuntivi in relazione a nuove fattispecie di fornitura del servizio, non previste dalle offerte di cui alle delibere n. 711/00/CONS e n. 59/02/CONS. In particolare, al paragrafo 3, delle nuove offerte retail e wholesale si legge quanto segue: «Telecom Italia concordera' modalita' realizzative fuori standard e relativi prezzi, commisurati agli oneri aggiuntivi da sostenere, nei seguenti casi:
a) richiesta di apparati speciali necessari per sopperire a particolari caratteristiche ambientali o strutturali del sito del cliente/operatore;
b) necessita' di attraversamento di suolo privato;
c) realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per il cliente/operatore in siti non raggiunti dalla rete di Telecom Italia o in siti in cui l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste del cliente/operatore.».
8. L'Autorita' rileva che la richiesta di oneri aggiuntivi di cui al punto precedente deve essere comunque giustificata da circostanze eccezionali ed imprevedibili rispetto ad una normale pianificazione degli investimenti di rete e dall'obiettiva riscontrabilita' di condizioni di eccessiva onerosita', per Telecom Italia, nella fornitura del servizio a condizioni standard. In tal caso gli oneri richiesti dovranno altresi' essere proporzionati allo scopo e pari agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia; dovra' altresi' essere prevista una equa ripartizione degli stessi sulla durata del contratto. In ogni caso, tali oneri aggiuntivi ed i corrispondenti meccanismi di ristoro dovranno essere oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilita' regolatoria predisposta per l'offerta di linee affittate, onde evitare un doppio conteggio degli stessi (sia nell'ambito dei costi generali sia come oneri specifici). 2.2. Condizioni di provisioning.
9. Relativamente alle condizioni di provisioning, l'Autorita' ha rilevato che i tempi di consegna sul singolo circuito previsti nella nuova offerta wholesale risultano sempre di almeno quattro giorni inferiori ai corrispettivi tempi di consegna previsti nell'offerta retail, cosi' come disposto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 304/03/CONS. In particolare i differenziali garantiti nell'ultima pubblicazione dell'offerta wholesale, sono i seguenti: sei giorni per i circuiti analogici e per i circuiti numerici a velocita' inferiore o uguale a 64 Kbit/s, otto giorni per i circuiti numerici a velocita' superiore a 64 Kbit/s e inferiore a 2 Mbit/s, nove giorni per i circuiti numerici a velocita' di 2 Mbit/s, venti giorni per i circuiti numerici a velocita' superiore a 2 Mbit/s.
L'Autorita' rileva che il nuovo sistema di Service Level Agreement (di seguito SLA) relativo al provisioning prevede tempi di consegna standard garantiti sulla totalita' dei circuiti forniti, mentre non sono contemplati tempi di consegna migliorativi garantiti sul 95% dei circuiti ordinati nel corso di un anno solare a tutti quei clienti che, nel corso del medesimo periodo, richiedevano piu' di venti circuiti dello stesso tipo. Telecom Italia ha argomentato che l'eliminazione di tali tempi di provisioning garantiti sul 95% dei circuiti ordinati, in favore dell'introduzione di tempi di provisioning piu' stringenti sul singolo circuito, comporta il vantaggio di una semplificazione dei meccanismi di penali, senza peraltro deteriorare il livello di qualita' offerto.
L'Autorita' ritiene che, in linea di principio, il nuovo sistema di provisioning adottato da Telecom Italia possa risultare piu' efficace per gli operatori. Tuttavia, al fine di verificare che le condizioni di provisioning previste dalle nuove offerte non comportino alcun deterioramento del livello di qualita' offerto rispetto a quello garantito dalle precedenti offerte, si ritiene in ogni caso opportuno che, per l'anno 2004, Telecom Italia fornisca all'Autorita' su base trimestrale le statistiche relative ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati, disaggregati per tipologia di circuito. 2.3. Condizioni di assurance.
10. La definizione di chiusura del disservizio prevista nell'ultima pubblicazione delle nuove offerte retail e wholesale e' la seguente: «Un disservizio si considera chiuso al momento della sua rimozione da parte di Telecom Italia con contestuale informazione dell'operatore dell'avvenuto ripristino del disservizio».
11. L'Autorita' ritiene che la chiusura del disservizio debba avvenire in modo concordato tra Telecom Italia e il cliente/operatore. Si ritiene pertanto opportuno che, a seguito della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio inviata da Telecom Italia, il cliente/operatore abbia a disposizione un adeguato periodo di tempo, stimabile in 48 ore, salva la possibilita' delle parti di concordare un termine inferiore, nel quale il cliente/operatore possa compiere le proprie verifiche.
12. L'orario su cui si basa il calcolo dei tempi di ripristino espressi in ore lavorative, previsto nel paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS, e' il seguente:
a) 8 - 20 dal lunedi' al venerdi';
b) 8 - 13 il sabato.
L'Autorita' rileva che nelle nuove offerte retail e wholesale tale orario e' stato, senza specifica motivazione, modificato come di seguito riportato:
c) 8 - 16 dal lunedi' al venerdi', escluso i festivi (infrasettimanali).
Questa modifica configura un peggioramento del livello di qualita' del servizio offerto nel senso di prevedere tempi effettivi di ripristino piu' lunghi. Pertanto, non avendo la delibera 304/03/CONS modificato i criteri di calcolo del disservizio, Telecom Italia e' tenuta a mantenere l'orario precedentemente in vigore, definito al paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS. 2.4. Disponibilita' e Service Level Agreement premium.
13. L'Autorita' ha rilevato che l'introduzione del parametro di disponibilita' annua nel Service Level Agreement di base, prevista per ciascuna tipologia di circuito, dall'art. 3, comma 5, della delibera n. 304/03/CONS, e' stata invece limitata ai soli circuiti i cui tempi di ripristino garantiti sono espressi in ore solari. In particolare, la disponibilita' percentuale annua garantita per i circuiti a 2 Mbit/s (offerta wholesale) e' pari a 98,8% mentre per i circuiti a velocita' superiore a 2 Mbit/s (offerta retail e offerta wholesale) e' pari a 99,6%, mentre per i circuiti inferiori a 2 Mbit/s tale parametro non e' stato introdotto.
Al riguardo, Telecom Italia, nella lettera inviata all'Autorita' in data 29 ottobre 2003, ha sottolineato l'esigenza di procedere ad un'analisi tecnica, sulla base delle misurazioni che saranno effettuate nei primi mesi di commercializzazione dell'offerta, per definire le modalita' di introduzione del parametro di disponibilita' in ore solari per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno.
L'Autorita' ritiene che la garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilita' sia un aspetto fondamentale del livello di qualita' di servizio realmente fornito per tutte le tipologie di circuito. L'Autorita' ritiene peraltro fondate le argomentazioni tecniche prospettate da Telecom Italia a supporto della necessita' di una introduzione progressiva di tale parametro e richiede pertanto a Telecom Italia di integrare, entro il mese di giugno 2004, le offerte retail e wholesale introducendo il parametro di disponibilita' anche per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno. La fissazione dei valori garantiti per tale parametro dovra' essere effettuata anche sulla base delle migliori prassi internazionali.
14. Relativamente ai livelli di disponibilita' garantiti per i circuiti a velocita' a 2 Mbit/s, l'Autorita' rileva che essi risultano inferiori ai corrispondenti valori previsti negli altri Paesi europei e pertanto ritiene opportuno che, entro la medesima data di cui al punto precedente, Telecom Italia provveda a modificare le proprie offerte in modo tale da allineare tali livelli di disponibilita' agli standard prevalenti sui mercati internazionali.
15. Per quanto riguarda le penali associate alla sottoscrizione, a titolo oneroso, di condizioni di fornitura premium, Telecom Italia, per ognuna delle opzioni migliorative introdotte (provisioning premium, ripristino premium e disponibilita' premium), ha esplicitamente previsto che «... il valore della penale richiesta dal cliente/operatore non potra' superare il 100% dell'importo aggiuntivo previsto per il circuito». Inoltre, in caso di mancato conseguimento del parametro garantito dall'opzione premium, Telecom Italia prevede che la penale in questione non sia corrisposta integralmente, ma commisurata allo scarto dal parametro obiettivo (ad esempio, ai giorni di ritardo sulla consegna).
In merito a tale aspetto, vale tenere conto del fatto che la sottoscrizione di uno SLA premium a titolo oneroso si rende necessaria in presenza di particolari esigenze di velocita' di realizzazione e di qualita' del servizio, superiori a quelle standard predefinite. In tal caso, appare evidente la necessita' di assicurare il rispetto puntuale dei parametri di SLA premium sottoscritti, anche mediante l'adozione di penali che provvedano un particolare incentivo al rispetto degli impegni sottoscritti. A tal fine, un valore di penale pari, al massimo, all'importo di sottoscrizione dello SLA premium non appare sufficiente a garantire il rispetto dello SLA stesso. L'Autorita' ritiene quindi opportuno che Telecom Italia riformuli le penali relative agli SLA premium, sulla base anche delle migliori prassi praticate nei Paesi europei nei quali e' disponibile un'offerta SLA premium. In particolare, la restituzione dell'intero importo aggiuntivo deve avvenire ogni qualvolta i parametri previsti dallo SLA premium non sono rispettati. In aggiunta alla restituzione di tale importo aggiuntivo, dovra' quindi essere prevista la corresponsione di penali, proporzionali allo scostamento dal parametro obiettivo dello SLA premium, dello stesso importo di quelle previste dallo SLA standard.
16. Infine, si osserva la necessita' che, in occasione della migrazione dalle precedenti offerte alle nuove offerte retail e wholesale, Telecom Italia operi nel pieno rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno (secondo il quale le condizioni di fornitura dei circuiti offerte alle divisioni interne o societa' controllate devono essere uguali alle condizioni wholesale) e di non discriminazione fra i vari operatori (secondo il quale, a parita' di condizioni economiche devono essere offerte le medesime condizioni contrattuali e che le opzioni migliorative devono essere accessibili a tutti).
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Approvazione delle nuove offerte di linee affittate
retail e wholesale di Telecom Italia
1. Sono approvate le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale cosi' come pubblicate da Telecom Italia ed integrate in data 30 ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2.
Condizioni economiche
1. Qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, gli oneri aggiuntivi richiesti sono formulati nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
 
Art. 3.
Condizioni tecniche di fornitura
1. Telecom Italia, nel corso dell'anno 2004, fornisce all'Autorita', con cadenza trimestrale e per ogni tipologia di circuito, i dati relativi ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati.
2. Telecom Italia nelle nuove offerte retail e wholesale adotta una procedura per la chiusura del disservizio, concordata con gli operatori ed in conformita' alle indicazioni fornite in premessa.
3. Il calcolo dei tempi di ripristino del servizio nelle nuove offerte retail e wholesale e' basato sull'orario lavorativo 8-20 dal lunedi' al venerdi'; 8-13 il sabato, secondo quanto gia' definito al paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS.
4. Telecom Italia riformula le condizioni migliorative (premium) del Service Level Agreement delle nuove offerte retail e wholesale, garantendo che le penali relative riconoscano, oltre alla restituzione dell'intero importo aggiuntivo richiesto, anche un'ulteriore quota nelle modalita' previste per le penali applicabili al Service Level Agreement di base e di pari importo. Le condizioni migliorative sono formulate nel rispetto dei principi di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia integra le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale secondo le disposizioni del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Entro il 30 giugno 2004, Telecom Italia integra e modifica le offerte retail e wholesale di linee affittate in relazione a:
a) il completamento dell'introduzione del parametro di disponibilita' annua per la totalita' dei circuiti;
b) l'allineamento alle migliori prassi internazionali del parametro di disponibilita' garantito per i circuiti a velocita' pari a 2 Mbit/s;
c) l'introduzione di un sistema di report, relativo ai processi gestionali di provisioning ed assurance, a disposizione degli operatori che include anche le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilita' dei circuiti.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Avverso la presente delibera puo' essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Napoli, 17 dicembre 2003
Il presidente: Cheli
 
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